Sentenza del 20/06/2019 n. 16555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Firenze che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto relativo all'istanza di rimborso della doppia imposizione proporzionale applicata per la cancellazione di alcune ipoteche effettuata in due diverse sedi, sulla base di due atti di assenso. In via preliminare, il contribuente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare e dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, quando la notifica del ricorso per cassazione avviene tramite il servizio postale, ai fini del termine di venti giorni per il deposito del ricorso rileva la data di ricezione dell'atto da parte dell'ultimo destinatario, non la data di consegna del plico all'ufficio postale. Nel caso concreto, il ricorso era stato ricevuto il 30 aprile 2014, ma depositato il 21 maggio 2014, oltre il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Le questioni di merito sulla doppia imposizione sono rimaste assorbite. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento di 5.000 euro per spese processuali, oltre accessori di legge e spese generali del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso decorre dalla ricezione dell'ultima notifica da parte del destinatario, quando la notifica è effettuata tramite il servizio postale. Il mancato rispetto del termine comporta l'improcedibilità del ricorso.
La regola secondo cui, per il notificante, la notificazione si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario opera per evitare conseguenze negative derivanti da ritardi imputabili al procedimento notificatorio, ma non si applica per individuare il momento dal quale decorrono termini collegati alla ricezione dell'atto, come il termine per il deposito del ricorso per cassazione.
Legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3
La disciplina della notificazione a mezzo posta, come interpretata dalla Corte costituzionale, tutela il notificante rispetto ai ritardi del procedimento di notifica, ma non modifica il momento della ricezione necessario per il decorso del termine previsto dall'art. 369 c.p.c.
D.P.R. n. 347 del 1990, art. 4, comma 1
La norma era stata richiamata dai giudici di merito per sostenere, in via analogica, l'illegittimità della doppia imposizione proporzionale relativa alla cancellazione delle ipoteche. La Corte di cassazione non ha esaminato tale questione perché ha dichiarato improcedibile il ricorso per un vizio processuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, il termine di venti giorni per il deposito decorre dalla data in cui l'ultima parte destinataria riceve effettivamente il ricorso.
- La data di consegna del plico all'ufficio postale rileva per il perfezionamento della notifica nei confronti del notificante, ma non per calcolare il termine di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.
- Il mancato deposito tempestivo del ricorso per cassazione determina l'improcedibilità dell'impugnazione, anche se le questioni di merito potrebbero essere fondate.
- I requisiti di procedibilità possono essere rilevati d'ufficio dalla Corte di cassazione e prevalgono sull'esame delle questioni sostanziali.
- Quando un'impugnazione è dichiarata improcedibile, la sentenza impugnata resta sostanzialmente ferma e il ricorrente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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