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Ordinanza

Ordinanza n. 875/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo della delibera di G.M. n. 572 del 6/12/2024, pubblicata in Albo pretorio l’11/12/2024, con la quale il Comune di Napoli ha rideterminato le tariffe dell’imposta di soggiorno, con decorrenza dal 1° marzo 2025 “fermo restando il rispetto del limite di € 5 per notte a decorrere dall’1/01/2026 per le Categorie: Albergo 4 stelle, Albergo 5 stelle e Albergo 5 stelle lusso”; per quanto riguarda i motivi aggiunti della delibera di G.M. n. 89 del 12 marzo 2026, pubblicata all'Albo Pretorio il 13 marzo 2026, con la quale il Comune di Napoli ha determinato le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026.

Giustizia amministrativa202500401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere della Giunta comunale di rideterminazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2025 e per il 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 572 del 6 dicembre 2024, con cui il Comune di Napoli aveva rideterminato, con decorrenza dal 1° marzo 2025, le tariffe dell’imposta di soggiorno, nonché, con motivi aggiunti, la delibera n. 89 del 12 marzo 2026, relativa alle tariffe per l’anno 2026. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente contestava, tra l’altro, l’esercizio della potestà impositiva comunale e la ragionevolezza della quantificazione dell’imposta in rapporto al criterio di gradualità proporzionale al prezzo del soggiorno. È stata inoltre prospettata una lesione delle aspettative imprenditoriali degli operatori ricettivi, derivante dal possibile effetto disincentivante dell’aumento dei costi di soggiorno e dalla difficoltà per gli ospiti di ottenere la restituzione delle somme versate.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la delibera del 2026 esercita una potestà impositiva attribuita dalla legge anche per tale annualità e ha disposto un incremento pari alla metà dell’aumento massimo consentito. L’incremento è stato applicato in modo uniforme alle diverse tipologie ricettive. Il giudice ha ritenuto che la ragionevolezza della quantificazione, anche rispetto al criterio di gradualità in proporzione al prezzo, debba essere valutata considerando l’ammontare complessivo dell’imposta, comprensivo dell’importo originario e degli incrementi successivi. Per le strutture rappresentate dalla federazione, l’importo complessivo risultante dagli aumenti, pari a 5,50 euro per le strutture extralberghiere e 6 euro per le locazioni brevi, è stato ritenuto collocato in una fascia non dissimile da quella degli alberghi da tre a cinque stelle, anch’essa compresa tra 5,50 e 6 euro. Quanto al periculum, il TAR ha escluso un danno grave e irreparabile: gli operatori ricorrenti sono meri responsabili del versamento di un tributo i cui soggetti passivi sono gli ospiti, sicché il pregiudizio relativo alla difficoltà di ripetere le somme riguarda una sfera soggettiva diversa e prospetta una surrettizia sostituzione processuale. La diminuzione di prenotazioni e ospiti è stata inoltre dedotta in modo generico, senza alcun principio di prova, e il danno connesso alla delibera del 2026 è stato giudicato ipotetico, eventuale e futuro, con conseguente carenza di attualità e concretezza dell’interesse cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti cautelari e ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 1, comma 683, l. 199/2025

    È richiamato come fondamento della potestà impositiva esercitabile anche per l’anno 2026, consentendo l’incremento dell’imposta di soggiorno fino al limite previsto dalla legge.

  • art. 1, comma 492, l. 213/2023

    È richiamato quale disposizione che aveva originariamente contemplato la possibilità di incrementare l’imposta di soggiorno fino a due euro per notte.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la legittimità e la ragionevolezza dell’incremento dell’imposta di soggiorno devono essere valutate considerando l’ammontare complessivo del tributo applicabile alla struttura, comprensivo dell’importo originario e degli incrementi successivi, anche ai fini del criterio di gradualità in proporzione al prezzo del soggiorno.
  • L’operatore ricettivo che riscuote o versa per conto dell’amministrazione un’imposta gravante sugli ospiti non può fondare il periculum in mora sulla difficoltà di questi ultimi di ottenere la restituzione delle somme versate, poiché si tratta di un pregiudizio riferibile a soggetti diversi dal ricorrente e la relativa deduzione può integrare una sostituzione processuale non consentita.
  • La mera prospettazione di una diminuzione delle prenotazioni o della clientela, quale effetto economico di un aumento dell’imposta di soggiorno, non dimostra un danno grave e irreparabile né un interesse cautelare attuale e concreto in assenza di uno specifico principio di prova.
  • La tutela cautelare è misura eccezionale e residuale, concedibile soltanto quando la protrazione o l’aggravamento degli effetti dell’atto produca un pregiudizio grave e irreparabile non altrimenti evitabile o evitabile solo mediante un sacrificio sproporzionato.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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