Cassazione Penale, Sentenza n. 34953/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 11/02/2025 che aveva applicato a Meloni la misura interdittiva temporanea del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali e di assumere uffici direttivi (art. 290 c.p.p.), per i reati contestati come bancarotta (capo B) e pagamenti preferenziali (capo D). Il ricorrente deduceva: inosservanza o errata applicazione dell'art. 310 c.p.p. e degli artt. 273, 274 c.p.p. (oltre a richiami agli artt. 275, 287, 290 c.p.p.), carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari; contestava la possibilità del Tribunale di integrare ex novo la motivazione in appello, la valutazione delle intercettazioni e la ricostruzione del suo ruolo di sindaco, nonché l'assenza di prova del pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittima la possibilità, in sede di appello cautelare, per il giudice di integrare o comporre la motivazione mancante dell'ordinanza genetica e, nei limiti del principio devolutivo, di seguire un diverso percorso motivazionale nella ricostruzione dei fatti. La Corte ha escluso la possibilità di sindacare in sede di legittimità una rivalutazione del materiale istruttorio o un'interpretazione alternativa delle intercettazioni se non nei limiti della manifesta illogicità; ha confermato che la responsabilità del componente del collegio sindacale può essere ricostruita anche in base all'omissione del dovere di vigilanza e che la valutazione prognostica del pericolo di reiterazione può fondarsi sulla continuità delle condotte, sull'entità dell'indebitamento e sull'alto livello di professionalità dell'indagato. In sintesi, la Cassazione ha ritenuto corretto il giudizio del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi e della concretezza/attualità del pericolo di reiterazione.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
Regola i limiti e la procedura dell'appello cautelare; la Corte afferma che il giudice dell'appello cautelare può integrare la motivazione mancante dell'ordinanza genetica e, nei limiti del principio devolutivo, seguire un diverso percorso motivazionale
Codice di procedura penale
Prevede la misura interdittiva applicata (divieto temporaneo di svolgere attività professionali, imprenditoriali e assumere uffici direttivi); la sua applicazione è stata ritenuta fondata sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale
Richiamati nella motivazione dei motivi di ricorso; gli artt. relativi concernono la disciplina delle misure cautelari e i presupposti per la loro applicazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili laddove richiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma sul motivo di impugnazione in Cassazione; il ricorso era fondato su questi capi ma la Corte lo ha ritenuto infondato in quanto era sostanzialmente una rivalutazione del fatto
Codice civile
artt. 2403, 2403-bis, 2409
Norme sui doveri e responsabilità del collegio sindacale; la Corte richiama orientamenti che possono ritenere il sindaco responsabile, anche per omissione, se l'inadempimento dei doveri di vigilanza assume rilievo causale nella realizzazione del dissesto
Legge 16 aprile 2015, n. 47
disposizione sulla pericolosità e misure cautelari
Richiamata nella discussione sul pericolo attuale: la Corte ricorda che il pericolo non può essere esclusivamente desunto dalla gravità astratta del titolo di reato, ma la valutazione prognostica può fondarsi su elementi di continuità, capacità professionale e contesti rimasti attivi
Codice di procedura penale
Principio generale in tema di impugnazioni: il giudice d'appello può integrare la motivazione mancante dell'ordinanza quando questa sia del tutto carente, evitando l'annullamento tout court
Massime di principio
- In appello cautelare il Tribunale può integrare e completare la motivazione mancante dell'ordinanza di primo grado; ciò non costituisce violazione dei limiti del principio devolutivo se la motivazione originaria è del tutto carente
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del materiale istruttorio o per offrire un'interpretazione alternativa delle intercettazioni, salvo il caso di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione del giudice di merito
- Il componente del collegio sindacale può essere ritenuto responsabile, anche a titolo di concorso per bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora l'omissione del dovere di vigilanza abbia assunto rilievo causale nella realizzazione del dissesto
- Per l'applicazione di misure interdittive (art. 290 c.p.p.) sono necessari sia gravi indizi di colpevolezza sia un pericolo concreto e attuale di reiterazione; quest'ultimo può essere desunto non solo da occasioni prossime ma anche dalla continuità delle condotte, dall'entità dell'indebitamento e dalle competenze professionali dell'indagato
- Le doglianze generiche che mirano a una mera riconsiderazione degli elementi probatori sono generalmente inammissibili in Cassazione; le censure devono indicare in che modo la motivazione è manifestamente illogica
- Quando la motivazione originaria è priva di qualsiasi argomentazione, il giudice d'appello è tenuto a fornire adeguata motivazione; la sua ricostruzione dei fatti è valutabile in sede di legittimità solo nei limiti dei vizi di motivazione
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