Ordinanza n. 2837/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di inidoneità notificato alla ricorrente in data 19.02.2026 all'esito delle prove di efficienza fisica e motivato sulla scorta del mancato superamento della prova di nuoto entro i tempi massimi previsti, cui è conseguita la diretta esclusione dal “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri - anno 2025” (per i posti del c.d. contingente di mare) 2) del verbale n. 25 stilato dall'amministrazione in occasione delle prove di efficienza fisica tenutesi il 19.02.2026 e conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, precisamente lo scorso 7 aprile 2026 3) di tutti gli atti esibiti alla parte ricorrente in data 7 aprile 2026 nella parte in cui dichiarano la non idoneità del sig. Villeggiante Marco e ne determinano l'esclusione dal prosieguo dell'iter concorsuale 4) gli atti esibiti all'esito dell'istanza di accesso, in data 7 aprile 2026, dai quali si trae la non adeguata omologazione e taratura/calibrazione degli strumenti usati per misurare i tempi della prova di nuoto; 5) ove occorra e per quanto di ragione, del verbale stilato dalla commissione concorsuale il 19 febbraio 2026, esibito in esito ad accesso agli atti in data 7 aprile 2026, nella parte in cui ha individuato le modalità di svolgimento della prova di nuoto e i relativi criteri di valutazione; 6) ove interpretato in malam partem, dell'articolo 12 della lex specialis che disciplina lo svolgimento delle prove di efficienza fisica del concorso gravato; 7) delle modalità in cui la procedente ha, fattivamente, predisposto e fatto svolgere la prova di corsa di nuoto 25 m. nella giornata in cui è stata valutata il ricorrente, in particolare: senza la previa predisposizione di un tabellone riportante i tempi di corsa, in assenza di videoregistrazioni, in assenza di strumentazioni adeguatamente verificate e senza verbalizzare le attività di collaudo e verifica della piscina e degli strumenti utilizzati per il cronometraggio; 8) ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il “concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 allievi finanzieri - anno 2025”, unitamente all'allegato n. 5 9) del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; 10) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove non garantisce un saldo posizionamento laterale; 11) nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova di efficienza fisica, limitatamente agli esercizi nei quali non ha conseguito l'idoneità, anche mediante la predisposizione di una sessione suppletiva di prove apposita nonché di essere riammessa al prosieguo dell'iter concorsuale; 12) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente. 13) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria. NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inidoneità ed esclusione dal concorso per mancato superamento della prova di nuoto nelle prove di efficienza fisica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di inidoneità notificato il 19 febbraio 2026, il verbale relativo alle prove di efficienza fisica e gli ulteriori atti conosciuti mediante accesso agli atti, deducendo l'inaffidabilità del sistema di cronometraggio della prova di nuoto, la non adeguata omologazione e taratura degli strumenti, l'anomalo posizionamento della piastra di tocco di arrivo, l'assenza di un tabellone indicativo dei tempi, di videoregistrazioni e della verbalizzazione delle operazioni di collaudo e verifica della piscina e degli strumenti. Ha inoltre contestato, ove interpretata in senso sfavorevole, la disciplina dell'art. 12 della lex specialis e le modalità concrete di svolgimento della prova. In via cautelare ha chiesto il riesame dell'esclusione o l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura, anche mediante una sessione straordinaria, nonché l'accertamento del diritto alla ripetizione della prova e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che i tempi delle prove fossero stati rilevati mediante un cronometro professionale previamente calibrato, come attestato da un organismo terzo e tecnicamente qualificato, l'Associazione sportiva dilettantistica Cronometristi di Roma. La documentazione prodotta ha smentito le contestazioni relative all'inattendibilità della piastra di tocco e all'anomalia del sistema di cronometraggio, attestando la corretta omologazione e taratura/calibrazione della strumentazione, effettuata il 19 gennaio 2026. Il giudice ha inoltre rilevato che la lex specialis non imponeva la predisposizione di un tabellone per scandire il tempo della prova. Non è stata quindi concessa né la sospensione degli atti né l'ammissione con riserva o la ripetizione della prova. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato negativamente il fumus boni iuris e ha respinto l'istanza cautelare.
art. 12 della lex specialis del concorso
La disciplina della procedura non imponeva la predisposizione di un tabellone per scandire il tempo della prova di nuoto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione dell'affidabilità degli strumenti impiegati in una prova concorsuale non integra il fumus boni iuris quando la pubblica amministrazione produca attestazioni provenienti da un organismo terzo e tecnicamente qualificato che comprovino la preventiva omologazione e taratura/calibrazione della strumentazione.
- L'assenza di un accorgimento organizzativo o tecnico non previsto dalla lex specialis, quale un tabellone per scandire il tempo di una prova concorsuale, non dimostra di per sé l'illegittimità delle modalità di svolgimento della prova.
- La documentazione tecnica attestante la corretta calibrazione degli strumenti di misurazione può smentire, in sede cautelare, le contestazioni generiche sull'inaffidabilità del cronometraggio e impedire l'ammissione con riserva o la ripetizione della prova.
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