Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2461/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. articolato in due motivi: 1) censura per motivazione "per relationem" e "copia-incolla" rispetto ad una ordinanza parallela (sostegno che la Corte non avrebbe valutato le doglianze specifiche, rendendo il provvedimento nullo); 2) doglianza circa l'erronea applicazione della natura e dei limiti dell'art. 625-bis (strumento rivolto a errori materiali o percettivi decisivi), sostenendo che vi fossero due ordinanze identiche concernenti doglianze diverse e che quindi si sarebbe dovuto procedere alla caducazione e celebrazione di nuova udienza.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per duplice motivo: a) manifestamente infondato: non sussiste motivazione "per relationem" poiché l'ordinanza impugnata contiene argomentazione autonoma e conclude per la correttezza del rigetto dell'istanza di revoca ex art. 673 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che la verifica della "base legale" della misura preventiva sia competenza del giudice della prevenzione (art. 11, co.2, d.lgs. 159/2011) e che l'analogia di formulazione tra provvedimenti non implica di per sé nullità; b) inammissibile per difetto di specificazione dell'errore materiale o di fatto: il rimedio di cui all'art. 625-bis è limitato a errori materiali/percettivi decisivi e non è idoneo a far valere questioni di diritto o valutazioni di merito; il ricorrente non ha indicato alcun errore materiale. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    "per errore materiale o di fatto"

    Il rimedio è limitato agli errori materiali o a errori percettivi decisivi; non può essere utilizzato per correggere valutazioni giuridiche o di merito né per errori interpretativi di diritto

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca della sentenza definitiva invocata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la richiesta di revoca coinvolgesse questioni di "base legale" della misura preventiva che esulano dalla competenza del giudice dell'esecuzione

  • L. 1423/1956, art. 9, comma 2

    Richiamata nella ricostruzione del vizio di legittimazione della misura di prevenzione (la sentenza definitiva di condanna invocata per la revoca era stata emessa per violazione di prescrizioni specifiche, non per generica mancanza di "vivere onestamente")

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale rispetto alla categoria di pericolosità generica; utilizzata dal ricorrente come base della censura ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione non risolvibile con il rimedio straordinario chiesto

  • d.lgs. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    È stata richiamata per indicare le fattispecie di pericolosità sulle quali era fondato il decreto originario di sorveglianza speciale

  • d.lgs. 159/2011, art. 11, comma 2

    Interpretato come norma che assegna al giudice della prevenzione la competenza esclusiva a verificare la "base legale" delle misure preventive, escludendo il sindacato del giudice dell'esecuzione in sede di revoca della sentenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata sul principio che la condanna per inammissibilità con sanzione pecuniaria può essere adottata salvo ricorrano i presupposti dell'assenza di colpa

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è strettamente circoscritto ad errori materiali o a errori di fatto percettivi e non può sostituirsi agli ordinari mezzi di impugnazione per contestare questioni di diritto o valutazioni di merito.
  • La mera similitudine di formulazione tra due provvedimenti non prova di per sé una motivazione nulla o carente: per censurare una motivazione come "per relationem" è necessario dimostrare l'assenza di argomentazione autonoma o un evidente vuoto logico-argomentativo.
  • Se la controversia riguarda la competenza tra giudici (es. giudice dell'esecuzione vs giudice della prevenzione) o la "base legale" di una misura cautelare/preventiva, occorre rivolgersi al giudice competente per quella materia; non è corretto utilizzare rimedi straordinari per rimandare questioni di competenza.
  • Le impugnazioni devono indicare con precisione l'errore materiale o di fatto: affermazioni generiche o richieste di nuova valutazione del merito sono inammissibili con art. 625-bis.
  • Chi propone ricorsi straordinari infondati o mal specificati rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è dunque opportuno valutare preliminarmente la sussistenza dei stretti presupposti per tale rimedio.
  • Per contestare omissioni motivazionali o presunte tecniche di "copia-incolla" è utile documentare con riferimenti puntuali le parti omesse o le lacune logico-argomentative, alla luce della giurisprudenza che esclude la nullità automatica per testo ripetuto quando la motivazione è sostanzialmente argomentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.