Cassazione Civile, Ordinanza n. 28442/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio industriale)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui un consorzio industriale ha riacquisito una palazzina già assegnata a una società, ai sensi dell'art. 63, comma 3, l. 448/1998. La Corte d'appello, decidendo sull'opposizione/impugnazione promossa dalla società, ha ritenuto che l'indennità dovuta per la riacquisizione dovesse essere calcolata secondo i criteri del testo unico espropriazioni, in particolare applicando l'art. 38, comma 2, TUE sul valore di mercato dell'area di sedime, escludendo invece l'applicazione del comma 2-bis perché la sanatoria del manufatto era stata richiesta dopo la notifica del provvedimento di riacquisizione. Il consorzio ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 3, l. 448/1998, sostenendo che il TUE si applica alla fattispecie solo se compatibile con la disciplina speciale e che, in ogni caso, non era corretto liquidare l'indennità sulla base del valore dell'area di sedime in un caso che non è espropriazione per pubblica utilità ma riacquisto finalizzato a restituire il bene all'uso pubblico cui era destinato. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando, per quanto risulta dal testo, il mancato riconoscimento dell'indennità anche in applicazione dell'art. 38, comma 2-bis, TUE, cioè tenendo conto della procedura di sanatoria e della sanabilità del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale del consorzio, ritenendo erronea l'applicazione dell'art. 38, comma 2, TUE alla riacquisizione ex art. 63, comma 3, l. 448/1998. Ha affermato che il riacquisto disposto dal consorzio ha natura diversa dall'espropriazione per pubblica utilità: non è un'ablazione per realizzare un'opera pubblica, ma un meccanismo di riequilibrio e di restituzione del bene all'uso pubblico originariamente previsto. Per questo il criterio del valore di mercato dell'area di sedime non è automaticamente applicabile, perché contrasta con il criterio legale del prezzo attualizzato e con la funzione ripristinatoria dell'istituto. L'accoglimento di tale motivo ha comportato l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale della società. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, per nuovo esame della questione indennitaria.
Norme richiamate
art. 63, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448
La riacquisizione del bene da parte del consorzio industriale ha natura speciale e va regolata dalla disciplina propria dell'istituto; il testo unico espropriazioni si applica solo in quanto compatibile.
art. 54 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La disciplina dell'opposizione alla stima del TUE non è estensibile automaticamente alla riacquisizione ex art. 63 l. 448/1998.
art. 38, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Il criterio del valore di mercato dell'area di sedime non può essere applicato automaticamente alla riacquisizione disciplinata dall'art. 63 l. 448/1998.
art. 38, comma 2-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La previsione sulla sanatoria e sulla sanabilità del bene è ritenuta non applicabile nella fattispecie esaminata, sia per la sua natura eccezionale sia per la sopravvenienza dell'istanza di sanatoria rispetto al provvedimento di riacquisto.
art. 42, comma 3, Cost.
È richiamato per affermare la funzione sociale della proprietà e la legittimità di un meccanismo che restituisce il bene all'uso pubblico cui era destinato, senza indebite compensazioni.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono evocati nel motivo del ricorrente a sostegno della tesi secondo cui una diversa applicazione delle norme del TUE eviterebbe trattamenti irragionevolmente premiali del soggetto inadempiente rispetto a chi non abbia realizzato l'intervento programmato.
Massime di principio
- La riacquisizione del bene da parte del consorzio industriale ex art. 63, comma 3, l. 448/1998 ha natura speciale e non coincide con l'espropriazione per pubblica utilità; il testo unico espropriazioni si applica solo nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale.
- Nel determinare l'indennità dovuta per la riacquisizione non è automaticamente applicabile il criterio del valore di mercato dell'area di sedime previsto dall'art. 38, comma 2, TUE, se tale criterio risulta incompatibile con la funzione ripristinatoria dell'istituto.
- Le previsioni del TUE che consentono di considerare una procedura di sanatoria o la sanabilità del bene non possono essere estese alla riacquisizione speciale quando abbiano natura eccezionale o quando la sanatoria sia stata richiesta dopo il provvedimento di riacquisto.
- Quando l'istituto mira a restituire il bene all'uso pubblico cui era originariamente destinato, l'indennità deve essere determinata in modo coerente con la funzione riequilibratrice dell'assetto proprietario e non in termini tali da premiare l'illecito o l'inerzia del soggetto assegnatario.
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