Cassazione Penale, Sentenza n. 43874/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 12/04/2022 che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma dell'11/09/2020 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e violazione della normativa sulle armi. Il Tribunale aveva motivato il rigetto principalmente con la gravità del reato, il possesso di un'arma e la pendenza di un ulteriore procedimento per reati in materia di stupefacenti, pur concedendo la detenzione domiciliare come misura subordinata. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione di legge e insufficiente motivazione (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 47 ord. pen.), osservando l'esistenza di elementi positivi non considerati: assenza di precedenti penali, nucleo famigliare regolare, concreta possibilità lavorativa, comportamento corretto durante gli arresti domiciliari e relazione favorevole del servizio sociale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale di Sorveglianza abbia valutato in modo quasi esclusivo la gravità del reato omettendo una compiuta valutazione prognostica della personalità e della risocializzazione del condannato alla luce degli elementi acquisiti (assenza di precedenti, situazione socio-familiare, prospettiva lavorativa, condotta successiva e relazione del servizio sociale). È stata rilevata anche la mancata precisazione sulla datazione della pendenza processuale denunciata. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al rigetto dell'istanza di affidamento in prova e la causa è stata rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata per descrivere il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la Corte riconosce che la gravità del reato è un punto di partenza nella valutazione ma non può essere l'unico elemento decisivo per negare l'affidamento in prova
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura di violazione di legge e insufficiente motivazione: la Corte ha ritenuto fondate le censure in quanto il Tribunale non ha fornito una motivazione adeguata e ometteva di valutare elementi essenziali ai fini prognostici
Ordinamento penitenziario, art. 47
Articolo richiamato in relazione ai criteri per le misure alternative all'esecuzione in carcere (affidamento in prova): la Corte richiama che l'affidamento ha finalità rieducative e richiede una prognosi favorevole basata sia sulla natura del reato che sulla condotta successiva e sugli elementi socio-familiari
Massime di principio
- La gravità del reato è un elemento rilevante ma costitutisce solo il punto di partenza; il Tribunale deve valutare anche la condotta successiva e gli elementi positivi ai fini prognostici.
- Il Tribunale di Sorveglianza è obbligato a motivare compiutamente la decisione, considerando le informazioni di polizia, precedenti, pendenze processuali (con indicazione delle date se rilevanti), la condotta carceraria, la relazione del servizio sociale, la situazione familiare e le prospettive lavorative.
- L'omissione di un esame concreto degli elementi favorevoli alla risocializzazione può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
- La presenza di pendenze processuali va specificata e datata per verificarne l'anteriorità rispetto al reato in esecuzione; riferimenti generici non sono sufficienti.
- In casi simili, il difensore dovrebbe evidenziare e documentare puntualmente tutti gli elementi positivi (assenza di precedenti, relazioni sociali, rapporti dei servizi, prospettive lavorative, comportamento in esecuzione) per impedire che la valutazione si concentri unicamente sulla gravità del fatto.
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