Cassazione Penale, Sentenza n. 8649/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ex art. 648 quater, anche per equivalente, di € 5.131.733,97 ritenuti provento del reato di riciclaggio (capo 1), aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, per avere agevolato l'associazione mafiosa "Cosa Nostra". Il ricorrente denunzia violazioni di norme di procedura (artt. 187, 192, comma 2, 321, 324 c.p.p.) e di sostanza (artt. 648-bis, 416-bis c.p.) e vizio di motivazione. Sostiene, in particolare, che: la fusione dei metalli non costituisce condotta occultatrice della provenienza illecita; manca la prova certa dell'origine delittuosa dei materiali; gli indizi richiamati sono inconferenti e privi di riscontri; l'ordinanza non riporta i contenuti delle intercettazioni definite "criptiche" rendendo impossibile il controllo; i pagamenti in contanti non sono prova di illiceità; la qualificazione come fatture fittizie e il collegamento alla Gold&Gold sarebbero motivati in modo carente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una motivazione effettiva, coerente e adeguata sui principali elementi indiziari: ricostruzione del sistema di riciclaggio collegato al mandamento di Porta Nuova; ruolo delle attività "compro-oro" riconducibili alla famiglia Luca; continuità dell'attività tramite la Gold&Gold; descrizione delle fasi (raccolta metalli, fusione in lingotti, cessione con fatturazioni a ditte compiacenti e monetizzazione mediante complici). La Corte ha inoltre respinto le censure sulla mancata specificazione degli estremi storico-fattuali dei reati presupposti, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale che richiede l'indicazione della tipologia del reato presupposto ma non la ricostruzione in tutti i suoi dettagli. Ha ritenuto fondato il rilievo sulla capacità della fusione di rendere irreversibile l'identificazione del materiale prezioso (e quindi idonea a occultarne la provenienza), ha considerato adeguatamente motivate le intercettazioni (con indicazione di data, numerazione e partecipanti e trascritti nella ordinanza genetica) e i rilievi sulla fittizietà delle fatture (anche sulla base dell'assenza di operatività della ditta emittente nel periodo considerato). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 648-quater c.p. (richiamato come norma per la confisca, anche per equivalente)
La norma è stata interpretata come base per il sequestro preventivo funzionale alla confisca dei proventi del reato di riciclaggio, anche nella forma per equivalente; la Corte ritiene ammissibile il sequestro quando sussistono elementi indiziari idonei a collegare le somme o i beni al profitto del reato.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
La Corte ha valutato il fumus del reato di riciclaggio facendo riferimento alla tipologia del reato presupposto (delitti predatori) senza richiedere la piena ricostruzione di tutti gli elementi storico-fattuali; è sufficiente l'indicazione della tipologia del reato presupposto.
art. 416-bis c.p., comma 1 (associazione di tipo mafioso)
La circostanza aggravante per aver agevolato l'associazione mafiosa "Cosa Nostra" è stata rilevata sulla base degli elementi investigativi che collegano il sistema di riciclaggio al mandamento di Porta Nuova e al controllo mafioso delle attività predatorie.
artt. 187, 192 c.p.p. (e in particolare comma 2 di quest'ultimo), 321, 324 c.p.p.
Le censure procedurali sono state ritenute infondate: la Cassazione ricorda che il sindacato sulle ordinanze cautelari è limitato a profili di violazione di legge o a vizi motivazionali radicali; non è consentita una rivalutazione in sede di legittimità dei profili probatori che attengono al merito dell'apprezzamento indiziario.
Legge n. 46/1968 (disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi)
La Corte ha richiamato la normativa tecnica per spiegare che la fusione e la manipolazione clandestina dei metalli omettono i marchi identificativi e l'iscrizione ai registri obbligatori, rendendo irreversibile l'identificazione e quindi idonee ad occultare la provenienza illecita.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso prevalentemente per violazioni di legge o per carenze motivazionali tali da rendere la decisione incomprensibile; non è la sede per rinnovare la valutazione degli indizi.
- In materia di misure cautelari reali, la motivazione può validamente fondarsi su un compendio indiziario organico e non è necessario che il giudice ricostruisca ogni singolo elemento storico-fattuale dei reati presupposti: è sufficiente l'indicazione della tipologia del reato presupposto e la coerenza degli elementi che collegano i beni al profitto del reato.
- La trasformazione materiale dei beni (es. fusione di metalli preziosi) può essere considerata di per sé idonea ad occultare la provenienza illecita se comporta l'irreversibile perdita dei segni identificativi previsti dalla normativa tecnica; ciò giustifica misure ablative preventive se sostenuto da altre risultanze investigative.
- Le intercettazioni e i dialoghi definibili "criptici" possono essere valorizzati se nell'ordinanza sono indicati i riferimenti (data, numero, partecipanti) e se le registrazioni/transcrizioni sono state messe a disposizione della difesa, così da consentire il controllo della motivazione.
- Il fatto che i pagamenti siano avvenuti in contanti, da solo, non prova la illiceità, ma può concorrere con altri elementi indiziari (assenza di operatività della ditta emittente fatture, circuiti di monetizzazione tramite complici, rapporti costanti di trasporto e consegna) a ricostruire un sistema di riciclaggio.
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo occorre dimostrare un vizio di motivazione radicale (assenza o mera apparenza della motivazione) o una specifica violazione di legge; meri rilievi sulla logica o sulla valutazione delle prove, se la motivazione è presente e coerente, sono normalmente inammissibili.
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