Cassazione Penale, Sentenza n. 17633/2024 del 03/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per furto in abitazione e tentata estorsione (unificati dalla continuazione). Ha proposto due motivi: (1) nullita' del decreto che dispone il giudizio immediato perche' notificato con indicazione di nominativo diverso e di reati differenti; (2) vizio nella qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione, poiche' la persona offesa aveva riferito di aver riposto la borsa con i monili in un magazzino attiguo e non nella propria abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e reiterativa: il decreto di giudizio immediato del 04/11/2021 era stato regolarmente notificato con il capo di imputazione pertinente e aveva raggiunto la sua finalita' (vocatio in jus), sicche' l'errore materiale relativo a un atto allegato in una successiva comunicazione non ne ha intaccato la validita'. Sul secondo motivo lo ha dichiarato inammissibile per difetto di previa deduzione in sede d'appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.: nell'atto di appello non era stata prospettata la diversa collocazione della sottrazione (magazzino attiguo) in modo specifico. Per effetto della dichiarazione di inammissibilita' e' stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza a motivazione semplificata, deciso il 26 gennaio 2024.
Norme richiamate
art. 429 cod. proc. pen.
Riferita in relazione alla nullita' del procedimento: la Corte ha ritenuto che eventuali errori formali in atti successivi non incidono sulla validita' del decreto di giudizio immediato gia' efficace
art. 456 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 429 in tema di nullita'; la Corte ha escluso la sussistenza di nullita' idonea a travolgere il decreto originario
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla qualificazione del furto: le questioni non proposte in appello non possono essere dedotte in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, determinata equitativamente
Massime di principio
- Un errore materiale o un atto allegato erroneamente non invalida automaticamente un decreto di giudizio immediato quando quest'ultimo abbia gia' prodotto i suoi effetti (vocatio in jus) e la notifica originaria sia stata regolare
- Le censure non previamente dedotte in sede di appello sono precluse alla Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; occorre quindi articolare in appello tutte le questioni rilevanti per poterle poi impugnare in cassazione
- Motivi meramente reiterativi di censure gia' esaminate e respinte dai giudici di merito sono considerati manifestamente infondati e rendono il ricorso inammissibile
- La Corte puo' applicare sanzioni pecuniarie e addebitare le spese per ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; e' opportuno valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso infondato
- Se si intende contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. la qualificazione della sottrazione come furto in abitazione), la precisazione fattuale (luogo esatto della sottrazione) deve essere proposta tempestivamente in appello per non essere esclusa in cassazione
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