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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38669/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo inizialmente indicato dal 10/04/2013 al 28/03/2017, poi rettificato nel procedimento di riparazione al periodo 13/04/2013-22/09/2015, connessa al procedimento R.G.N.R. n. 24670/2013 per reati vari. Il ricorrente era stato fermato e posto in custodia cautelare, successivamente assolto in appello con sentenza del 28/03/2017 divenuta irrevocabile il 21/12/2017. La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato la richiesta ritenendo che il periodo di detenzione fosse stato integralmente computato ai fini dell'espiazione della pena in virtù di un provvedimento di determinazione delle pene concorrenti (cumulo) e/o fosse stato scomputato mediante l'istituto della fungibilità ai sensi dell'art. 657 c.p.p., con conseguente ostatività al riconoscimento dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'art. 314, comma 4, c.p.p. esclude il diritto alla riparazione per le parti di custodia cautelare che siano state computate ai fini della determinazione della pena o che siano state subite anche in forza di altro titolo. Il provvedimento di cumulo (Procura generale, 05/09/2023) aveva attribuito alla pena complessiva lo scomputo del periodo di custodia dal 10/04/2013 al 01/10/2017: la parte dal 22/09/2015 al 01/10/2017 risultava contemporaneamente riferibile al titolo per il quale si chiedeva la riparazione (quindi esclusa ai sensi della seconda parte dell'art. 314, comma 4) e la restante parte (10/04/2013-21/09/2015) era stata legittimamente scomputata a titolo di fungibilità ex art. 657 c.p.p. rispetto a condanna relativa a fatti del 25/01/2013. Perciò nessun diritto all'indennizzo è emerso. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese in favore del Ministero e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per avere proposto un ricorso ritenuto causa di inammissibilità per colpa.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo

    La Suprema Corte ha ribadito che l'indennizzo è precluso sia quando il periodo di custodia è stato scomputato ai fini dell'espiazione di una pena sia quando lo stesso periodo è stato subito in virtù di un diverso titolo custodiale; non esiste facoltà di scelta tra scomputo e indennizzo

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norme sull'istituto della fungibilità e sullo scomputo della custodia cautelare ai fini dell'espiazione della pena

    La Corte ha confermato che la fungibilità permette lo scomputo del periodo di custodia cautelare dalla pena da espiare per lo stesso o altro reato, nel rispetto del limite temporale che richiede che l'altro reato sia stato commesso prima della custodia per poter essere utilizzato a tale fine; l'uso della fungibilità esclude il diritto all'indennizzo per il periodo scomputato

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base formale del motivo di ricorso in Cassazione (vizio di motivazione/erronea applicazione delle norme di diritto), sebbene il ricorso sia stato ritenuto inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese nel giudizio di legittimità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Consente la produzione di conclusioni scritte dal Procuratore generale; citata nel procedimento per le conclusioni di inammissibilità

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Richiamati dalla giurisprudenza come criterio per la liquidazione delle spese nel procedimento di riparazione, trattandosi di procedimento con connotazioni civilistiche

Massime di principio

  • Se il periodo di custodia cautelare è stato computato ai fini dell'espiazione di una pena (tramite provvedimento di cumulo o scomputo), il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. è escluso per quel periodo.
  • Se la stessa detenzione è stata subita anche in forza di un altro titolo (detenzione contemporanea per diverso procedimento), il periodo corrispondente non dà diritto all'indennizzo.
  • L'istituto della fungibilità (art. 657 c.p.p.) consente lo scomputo della custodia cautelare dalla pena da espiare per reati commessi anteriormente, e l'applicazione corretta della fungibilità esclude il diritto alla riparazione per i periodi scomputati.
  • Non è riconosciuta una scelta alternativa tra ottenere lo scomputo della custodia dalla pena e ottenere l'indennizzo: non si può cumulare scomputo e risarcimento per lo stesso periodo.
  • Nella verifica della possibilità di indennizzo occorre confrontare le date di commissione dei reati e i titoli custodiali: la presenza di una condanna relativa a fatti anteriori alla custodia può legittimare lo scomputo e quindi escludere il ristoro.
  • Proporre ricorsi in Cassazione contrari a orientamenti consolidati o manifestamente infondati può comportare l'inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie e rifusione spese.

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