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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05105/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da due schede testamentarie di un soggetto deceduto: un testamento olografo del 21 giugno 2012, nel quale venivano attribuiti alcuni immobili a determinati nipoti e "tutti i soldi" da dividere in parti uguali tra i nipoti indicati; e un successivo testamento pubblico del 29 agosto 2012, nel quale si disponeva che la casa di proprietà andasse ai nipoti del primo gruppo e "i liquidi in banca" ai nipoti del secondo gruppo. Gli attori sostenevano che il secondo testamento non avesse revocato il primo, o comunque che l’espressione "liquidi in banca" dovesse riferirsi solo al denaro depositato sul conto corrente, con esclusione dei titoli e investimenti bancari. Chiedevano quindi la restituzione delle somme e dei valori asseritamente appartenenti all’asse ereditario e indebitamente prelevati dai convenuti. In appello deducevano anche che i convenuti si fossero costituiti tardivamente e che non potessero quindi introdurre domande riconvenzionali. I ricorrenti per cassazione articolavano tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 166 e 167 c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto utilizzabile la difesa dei convenuti come base per il rigetto della domanda, pur in presenza di costituzione tardiva e di asserite riconvenzionali inammissibili; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del testamento e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per l’interpretazione estensiva dell’espressione "i liquidi in banca" e per avere ritenuto che il secondo testamento introducesse una diversa regolazione dell’intero compendio patrimoniale; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., con particolare riferimento alle prove testimoniali e ai rapporti tra de cuius e ricorrenti. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, confermando che la domanda proposta in primo grado aveva natura sostanziale di petizione ereditaria e che, rispetto ad essa, la contestazione dei convenuti sulla diversa ricostruzione della successione poteva essere valutata come mera difesa, anche a prescindere da una riconvenzionale tempestiva. Ha inoltre ritenuto corretta l’interpretazione del testamento compiuta dai giudici di merito, perché fondata sull’esame globale della scheda, sull’uso letterale dell’espressione "i liquidi in banca" e sulla volontà del testatore di distinguere tra patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare, includendo in quest’ultimo anche disponibilità investite e prontamente liquidabili. Infine, ha escluso il vizio di omesso esame, sia per il limite dell’art. 348-ter c.p.c., sia perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, nella controversia su attribuzioni ereditarie e somme depositate/investite presso banca, il giudice di merito avesse correttamente qualificato la domanda come petizione ereditaria, potendo esaminare la difesa dei convenuti sulla revoca e sull’interpretazione del testamento anche senza una valida domanda riconvenzionale. Ha poi confermato l’interpretazione del testamento pubblico come disposizione sostitutiva e, per la parte mobiliare, comprensiva non solo del denaro liquido in senso stretto ma anche degli investimenti bancari. Ha infine dichiarato inammissibile la censura sulle prove testimoniali e sui fatti asseritamente trascurati, perché diretta a sollecitare un riesame del merito e comunque preclusa nei limiti del giudizio di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla censura sulla presunta ultrapetizione o pronuncia su domanda riconvenzionale tardiva; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito si è limitata a valutare le difese e a qualificare correttamente la domanda proposta.

  • art. 166 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la tardività della costituzione dei convenuti; la Corte ritiene però che ciò non impedisse l’esame delle mere difese.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa inammissibilità di domande riconvenzionali tardive; la Corte chiarisce che la difesa dei convenuti poteva comunque essere considerata come contestazione dei fatti costitutivi della domanda.

  • artt. 1362-1369 c.c.

    richiamati come canoni di interpretazione del testamento; la Corte ribadisce che l’interpretazione testamentaria richiede la ricerca della volontà del testatore attraverso l’esame globale della scheda.

  • art. 533 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di petizione ereditaria e accertamento della qualità di erede.

  • art. 587 c.c.

    richiamato per la disciplina delle disposizioni testamentarie e della volontà del testatore.

  • art. 588 c.c.

    richiamato con riferimento all’interpretazione delle disposizioni testamentarie e alla possibile istituzione di erede.

  • art. 682 c.c.

    richiamato in tema di revoca del testamento e incompatibilità tra disposizioni successive.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza tendeva in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare l’apprezzamento delle prove testimoniali e documentali; la Corte ne esclude la violazione perché il giudice di merito ha motivato adeguatamente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per i primi due motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo dichiara inammissibile, anche per il limite derivante dall’art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato come preclusione al controllo ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma il ragionamento sulla contestazione dei fatti costitutivi e sull’onere di provare il diritto successorio è coerente con il principio generale di riparto dell’onere probatorio.

Massime di principio

  • Nell’azione di petizione ereditaria la domanda può avere anche finalità recuperatoria di beni o crediti del de cuius; il suo accoglimento o rigetto richiede comunque l’accertamento della qualità di erede in capo ai soggetti coinvolti.
  • La mera contestazione della domanda attrice, anche se formulata dalla parte tardivamente costituita, può essere valutata dal giudice come difesa e non necessita necessariamente di una domanda riconvenzionale per condurre al rigetto della pretesa avversaria.
  • L’interpretazione del testamento deve essere compiuta valorizzando l’intera scheda testamentaria e ricercando la volontà effettiva del testatore, senza fermarsi al solo significato letterale di singole espressioni.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del significato del testamento o del materiale probatorio; la censura è ammissibile solo se denuncia una reale violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Se il testatore usa espressioni non tecniche o semanticamente ampie, il giudice può attribuire loro un significato conforme al linguaggio comune e alla complessiva struttura dell’atto, includendo, se coerente con la volontà emergente, anche valori finanziari prontamente liquidabili.
  • La denuncia di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito, specie quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni fattuali.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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