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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3852/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in rapina pluriaggravata, estorsione aggravata, lesioni aggravate e tentativo di estorsione. Le censure principali: (1) vizio di motivazione e inattendibilità dei riconoscimenti fotografici e delle descrizioni fornite dalle persone offese (incongruenze tra descrizioni iniziali e fotografie usate per l'identificazione); (2) mancata valutazione dell'assorbimento dell'estorsione nella rapina, siccome i prelievi di beni e la richiesta di denaro sarebbero un'unica condotta; (3) omessa motivazione sull'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, per alcuni capi; (4) contraddittorietà sulla mancata configurazione della desistenza volontaria nel capo F; (5) vizio di motivazione sulla confisca di un borsone e indumenti, ritenuti estranei al reato.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che: (1) le individuazioni fotografiche, ripetute e confermate in dibattimento, sono valutabili come mezzi di prova e la discrepanza con descrizioni somatiche non ne inficia automaticamente l'attendibilità; la difesa non ha dimostrato efficacemente la calvizie dell'imputato; (2) rapina ed estorsione sono stati ritenuti condotte distinte compiute in momenti diversi (prima il sottrarre beni, poi la richiesta di denaro), quindi non si assorbono a vicenda; (3) l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) è stata adeguatamente motivata in relazione a espressioni e contesto che evocavano la forza intimidatrice di un vincolo associativo; (4) la desistenza volontaria non è applicabile nei reati a forma libera una volta posti in essere gli atti che avviano il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento (eventuale recesso attivo è diversa fattispecie); (5) la confisca facoltativa del borsone è legittima avendo l'oggetto funzione strumentale (trasporto del denaro e telefoni provento di rapina). Il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante del "metodo mafioso" è ritenuta sussistente quando l'azione estorsiva evoca la contiguità a un'associazione mafiosa e mira a creare nella vittima una condizione di assoggettamento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto rilevanti parole e contesto che richiamavano tale forza intimidatoria.

  • art. 240, comma 1, cod. pen. (confisca facoltativa)

    Per la confisca facoltativa è necessario dimostrare un nesso di strumentalità concreto tra il bene e il reato; non serve che il bene sia indispensabile, ma che le caratteristiche e le modalità di uso rendano verosimile il rischio di ulteriore impiego criminoso (qui il borsone era usato per trasportare il provento).

  • Principio della non tassatività dei mezzi di prova (giurisprudenza)

    Le individuazioni fotografiche, anche se informalmente effettuate, sono apprezzabili dal giudice come prova libera; la loro attendibilità dipende dall'affidabilità del teste e dalla coerenza della deposizione.

  • Regole su desistenza volontaria e tentativo (giurisprudenza)

    Nei reati a forma libera la desistenza volontaria è configurabile solo se il tentativo è incompiuto (cioè prima che siano stati posti gli atti che avviano il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento); una volta realizzato tale meccanismo la desistenza non opera e al più può configurarsi il recesso attivo se l'agente compie atti volti a scongiurare l'evento.

Massime di principio

  • Un riconoscimento fotografico reiterato e confermato in dibattimento può conservare efficacia probatoria anche se alcune descrizioni somatiche iniziali non coincidono: il giudice valuta la complessiva attendibilità del teste e la natura non sempre precisa delle descrizioni verbali.
  • Per far valere l'assorbimento di più contestazioni (es. estorsione nella rapina) è necessario dimostrare che si tratta della stessa condotta unitaria e non di sequenze temporali distinte: se vi è una fase di sottrazione di beni seguita, in momento successivo, dalla richiesta di denaro, i reati possono essere qualificati separatamente.
  • L'aggravante del metodo mafioso richiede elementi concreti che evocano la minaccia o la forza intimidatrice del vincolo associativo (espressioni, riferimenti al gruppo, contesto di intimidazioni pregresse); la mera assenza di parola "clan" non esclude l'aggravante se il quadro probatorio è suggestivo di modus operandi mafioso.
  • Nei reati a forma libera la desistenza volontaria non è applicabile una volta avviato il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento; chi voglia ottenere una riduzione deve dimostrare un effettivo comportamento di recesso attivo idoneo a impedire l'evento.
  • Per legittimare la confisca facoltativa è sufficiente un nesso di strumentalità concreto tra il bene e il reato: non serve dimostrare indispensabilità, ma che il bene sia stato utilizzato o sia evidentemente idoneo a facilitare la commissione di reati analoghi in futuro.

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