Cassazione Civile, Ordinanza n. 13550/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall’apertura della liquidazione giudiziale di una società che aveva cessato l’attività da anni. La società aveva proposto reclamo contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’apertura della procedura; la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale, perché eseguita a un indirizzo PEC assegnato d’ufficio dalla Camera di commercio senza previa conoscenza e senza credenziali di accesso, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; (2) violazione degli artt. 40 c.c.i.i. e 16-sexies d.l. n. 179/2012, oltre che degli artt. 3 e 24 Cost., per avere ritenuto valida la notifica alla PEC assegnata d’ufficio, nonostante l’impossibilità materiale di accesso alla casella; (3) violazione dell’art. 2 c.c.i.i. e dell’art. 2697 c.c. per aver ritenuto sussistente lo stato di insolvenza senza considerare che, trattandosi di società inattiva, andava verificata solo la sufficienza dell’attivo a soddisfare integralmente i creditori. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che la notificazione al domicilio digitale assegnato d’ufficio era valida e che l’eventuale impossibilità di accesso derivava da negligenza della società nel non aver comunicato il domicilio digitale entro il termine e nel non essersi attivata per ottenere le credenziali. Ha poi rigettato anche il terzo motivo, ribadendo che per le società non in liquidazione o semplicemente inattive lo stato d’insolvenza va desunto dall’impossibilità strutturale e non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali, e non dal mero rapporto tra attivo e passivo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la validità della notificazione del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale eseguita alla PEC risultante/assegnata nel registro delle imprese, ritenendo che la mancata accessibilità della casella dipendesse dalla negligenza della società. Ha inoltre confermato l’accertamento dello stato di insolvenza, ribadendo che, per una società non posta formalmente in liquidazione e inattiva, conta l’incapacità strutturale di far fronte regolarmente alle obbligazioni con mezzi normali, non il mero saldo patrimoniale attivo/passivo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 40, commi 6, 7 e 8, c.c.i.i.
"il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo ... di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese"; "quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo" per cause non imputabili al destinatario, si procede con notifica a cura del ricorrente e, se occorre, con deposito in casa comunale
La norma disciplina un procedimento notificatorio speciale e derogatorio rispetto alle forme ordinarie, volto a coniugare tutela del contraddittorio e celerità della procedura concorsuale; la notifica alla PEC risultante/assegnata nel registro delle imprese è valida e l’eventuale irreperibilità imputabile alla mancata attivazione o gestione del domicilio digitale non impone ulteriori formalità.
art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008
obbligo dell’impresa di comunicare il proprio domicilio digitale
L’imprenditore iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi e mantenere operativo un indirizzo PEC; la mancata comunicazione entro il termine determina l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale.
art. 16, comma 6-bis, d.l. n. 185/2008
l’ufficio del registro delle imprese assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche
Il domicilio digitale assegnato d’ufficio è idoneo a ricevere notifiche e la sua pubblicità nel registro delle imprese vale come presunzione di conoscenza opponibile all’impresa.
art. 16-sexies d.l. n. 179/2012
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la notifica telematica non può prescindere dalla effettiva accessibilità della casella; la Corte ne esclude la violazione alla luce della disciplina speciale concorsuale.
art. 2, comma 1, lett. b) e d), c.c.i.i.
Lo stato di insolvenza delle società non in liquidazione non si accerta mediante il solo raffronto tra attività e passività, ma verificando l’impossibilità strutturale e non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
art. 2697 c.c.
È richiamato sul piano dell’onere probatorio: la società che contesta i presupposti dimensionali o l’insolvenza deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria eccezione, inclusa la consistenza dell’attivo e la sua pronta liquidabilità.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la disparità di trattamento tra notifiche concorsuali e notifiche ordinarie, ritenendo ragionevole la disciplina speciale della procedura di liquidazione giudiziale.
art. 24 Cost.
La disciplina speciale sulla notifica del ricorso concorsuale è ritenuta compatibile con il diritto di difesa, perché prevede un meccanismo idoneo a rendere conoscibile l’atto e addossa all’imprenditore le conseguenze della propria negligenza.
art. 13, commi 1-quater e 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione segue una disciplina speciale che prevale sulle forme ordinarie del codice di rito e mira a bilanciare diritto di difesa e celerità del procedimento concorsuale.
- L’indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese o assegnato d’ufficio è idoneo alle notificazioni concorsuali; l’eventuale impossibilità di accesso alla casella, se derivante dalla mancata attivazione o gestione del domicilio digitale da parte dell’impresa, è imputabile al destinatario e non rende invalida la notificazione.
- In tema di insolvenza delle società non formalmente poste in liquidazione, il giudizio va compiuto non sul mero rapporto contabile tra attivo e passivo, ma sull’esistenza di una situazione strutturale e non transitoria di incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
- La società che contesta i presupposti dimensionali di esonero dalla liquidazione giudiziale o lo stato di insolvenza deve allegare e provare compiutamente i fatti rilevanti, inclusa la consistenza dell’attivo e la sua effettiva pronta liquidabilità.
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