Sentenza del 10/06/2021 n. 2954 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Processo tributario telematico - Mancato avvio - Contribuente/ricorrente - Ricorso introduttivo - Notifica mezzo Pec - Ente impositore - Mancata costituzione - Giudice tributario - Accoglimento merito ricorso - Ente impositore - Proposizione appello tardivo - Sentenza gravata - Eccezione preliminare - Ricorso introduttivo - Originaria inesistenza - Ente impositore - Richiesta remissione termini - Ignoranza processo - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Giudice tributario - Inammissibilità appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso tributario notificandolo via PEC nonostante il mancato avvio formale del Processo Tributario Telematico. L'ente impositore non si è costituito in primo grado; il giudice tributario ha accolto il ricorso sul merito. Successivamente l'ente ha proposto appello tardivo invocando la rimessione in termini con la motivazione che il ricorso introduttivo sarebbe originariamente inesistente (per il vizio legato al mancato avvio del PTT) e che quindi avrebbe ignorato il processo.
La decisione
Il giudice d'appello ha ritenuto l'appello inammissibile per tardività. È stato affermato che l'Amministrazione, non essendosi utilmente costituita in primo grado, non può poi ottenere la rimessione in termini invocando l'ignoranza del processo neppure sostenendo l'inesistenza originaria del ricorso introduttivo. L'ente non ha assolto l'onere probatorio richiesto per dimostrare la giustificazione dell'ignoranza e il vizio assoluto del procedimento, perciò la sentenza di primo grado favorevole al contribuente è stata confermata sotto il profilo dell'inammissibilità del gravame.
Norme richiamate
c.p.c., art. 327, comma 1
La norma è richiamata in relazione alla possibilità per il giudice di valutare l'efficacia e la regolarità degli atti processuali; qui è stata applicata per valutare le conseguenze della presunta inesistenza del ricorso e l'eventuale rimedio della rimessione in termini.
c.c., art. 2697
Stabilisce l'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Ne consegue che l'Amministrazione doveva provare l'ignoranza del processo e le ragioni per ottenere la rimessione in termini, onere che non ha assolto.
Cass. 17941/2016
Giurisprudenza richiamata che sostiene il principio per cui la parte che non si è costituita non può agevolmente ottenere rimedi straordinari invocando l'ignoranza del processo quando non abbia adempiuto agli specifici obblighi processuali; conferma l'orientamento applicato nel caso.
Cass. 9330/2017
Ulteriore pronuncia di legittimità che avalla l'impostazione per cui la contestazione della validità degli atti introduttivi deve essere tempestiva e adeguatamente provata, e non può essere utilizzata dall'Amministrazione quale giustificazione per la rimessione tardiva se essa non si è costituita in primo grado.
Massime di principio
- La mancata attivazione del Processo Tributario Telematico non impedisce di per sé al ricorrente di notificare via PEC; tuttavia la parte che vuole contestare la validità dell'introduzione del processo deve agire tempestivamente e provarne il vizio.
- Se l'ente impositore non si costituisce in primo grado, risulta difficoltoso per esso ottenere, in appello, la rimessione in termini invocando l'ignoranza del processo: l'onere di provare tale ignoranza e la giustificazione della rimessione grava sull'ente e va assolto in modo concreto.
- La rimessione in termini è un rimedio eccezionale e richiede prova dell'ignoranza del processo e della sua causa; non può essere usata come escamotage procedurale per sanare omissioni processuali dell'Amministrazione.
- Per il contribuente: conservare e poter esibire tutta la documentazione di notifica (PEC, ricevute, tracce temporali) è fondamentale per difendere l'efficacia del ricorso e respingere contestazioni successive sulla sua validità.
- Per l'Amministrazione: è essenziale valutare e costituirsi tempestivamente; se si ritiene che vi sia una nullità dell'atto introduttivo, la contestazione deve essere tempestiva e supportata da adeguata prova, non potendo essere utilizzata successivamente come base per un appello tardivo.
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