Cassazione Civile, Ordinanza n. 17187/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
Una società utilizzatrice di un impianto per il lavaggio di macchine industriali e due fideiussori dell’utilizzatrice opposero un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società concedente per il pagamento di canoni di locazione finanziaria. In primo grado chiesero, tra l’altro, l’accertamento della natura di leasing traslativo del contratto con conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c. e restituzione dei canoni già versati, oltre alla declaratoria di nullità di alcune condizioni contrattuali e alla contestazione di tassi illegittimi e usurari per mancata indicazione del TEG/TAEG. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo ma rigettò le domande degli opponenti e condannò i fideiussori al pagamento di una somma residua. In appello la corte territoriale confermò integralmente la decisione, ritenendo, da un lato, che il TAEG non fosse dovuto fuori dai contratti con consumatori e, dall’altro, che, escludendo talune spese assicurative dal computo, il tasso corrispettivo non superasse la soglia antiusura. Con il ricorso per cassazione i soccombenti dedussero: 1) violazione dell’art. 117 TUB, degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., per la mancata pattuizione/indicazione del TAEG e per l’erronea esclusione delle spese di assicurazione dal calcolo degli interessi ai fini antiusura; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna integrale alle spese, invocando una compensazione almeno parziale. La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al TAEG ha ribadito che la sua omissione non comporta nullità del contratto, salvo i casi di disciplina speciale del consumatore; quanto all’usura ha affermato che le spese assicurative vanno computate solo se è accertato un collegamento con l’erogazione del finanziamento, collegamento che la sentenza di merito aveva escluso con motivazione non adeguatamente censurata. Ha inoltre ritenuto corretta la regolazione delle spese secondo soccombenza, senza soccombenza reciproca. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso che la mancata indicazione del TAEG nel contratto di leasing determinasse nullità e aveva ritenuto non provata, in modo idoneo a superare la motivazione di merito, l’inclusione delle spese assicurative nel calcolo del tasso ai fini antiusura. Ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti alle spese di entrambi i gradi, rilevando che non vi era soccombenza reciproca. I ricorrenti sono stati condannati anche alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1526 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina del leasing traslativo e la restituzione dei canoni, ma la questione non è stata accolta in cassazione.
art. 117 TUB
La Corte ribadisce che, fuori dai contratti con consumatori soggetti a disciplina speciale, l’omessa indicazione del TAEG/ISC non determina nullità del contratto; il TAEG è un indicatore sintetico del costo, non un tasso la cui omissione sia sanzionata con nullità.
art. 125 bis TUB
È richiamato come limite della disciplina speciale dei contratti con consumatori; fuori da tale ambito non opera la nullità per omissione del TAEG.
art. 644 c.p.
Per la verifica dell’usura occorre includere solo gli oneri collegati al finanziamento; le spese assicurative rilevano se è accertato il collegamento con l’erogazione del credito.
art. 1815, comma 2, c.c.
Richiamato come norma sanzionatoria dell’usura nei rapporti di finanziamento; nel caso concreto la censura è stata respinta perché il superamento della soglia non è stato dimostrato in modo idoneo.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; non ricorre compensazione per il solo fatto che una parte abbia visto accogliere questioni marginali se le domande sono state integralmente respinte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Indica la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sancisce l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, ove dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti bancari o di finanziamento, l’ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione e la sua omissione non comporta, di regola, nullità del contratto, salvo specifiche previsioni normative applicabili a rapporti con consumatori.
- Ai fini della verifica dell’usura, le spese assicurative vanno incluse nel calcolo degli interessi solo se vi è un accertato collegamento tra tali costi e l’erogazione del finanziamento; la mera contestualità può essere un indice presuntivo, ma non sostituisce l’accertamento giudiziale del nesso funzionale.
- Chi deduce in cassazione l’erronea esclusione di costi dal computo antiusura deve censurare puntualmente la motivazione di merito e indicare in modo specifico gli elementi contrattuali e contabili decisivi; non è sufficiente una contestazione esplorativa o generica.
- La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza e non si configura soccombenza reciproca quando tutte le domande della parte risultano respinte, anche se il giudizio abbia riguardato più questioni o difese accessorie.
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