Cassazione Penale, Sentenza n. 7764/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (incasso di assegno circolare di €3.000 dopo la dichiarazione di fallimento) e deduce in particolare: 1) mancanza di dolo per avere riposto affidamento nella possibilità giuridica di incassare l'assegno e responsabilità del terzo (istituto bancario) che ha autorizzato l'operazione; 2) contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza di fallimento al momento della condotta distrattiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi genericamente formulati, aspecifici e non confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata. È stato rilevato che la notificazione della sentenza di fallimento (20.12.2013) non è stata contestata, che sussistono indicatori di fraudolenza (assegno circolare usato per occultare il coinvolgimento diretto, cessazione dell'attività della società sei mesi prima, assenza di prova della destinazione della somma a ragioni sociali) e che l'eventuale responsabilità del terzo bancario non esclude la responsabilità del ricorrente. Per effetto dell'inammissibilità è stata condannata la parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 217, comma primo, n. 4, legge fallimentare
Norma utilizzata per qualificare il reato di aggravamento del dissesto per mancata tempestiva richiesta di fallimento; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata in continuazione con la bancarotta distrattiva
ultimo comma dell'art. 219 legge fallimentare
Norma relativa alle attenuanti previste dalla legge fallimentare: la Corte d'appello ha ritenuto applicabili dette attenuanti (con prevalenza sulle aggravanti contestate)
art. 17 legge fallimentare
Richiamata nel ricorso in relazione all'interpretazione delle norme sulla responsabilità e sugli effetti della declaratoria di fallimento; la Corte di legittimità ha ritenuto il rilievo difensivo generico e non idoneo a superare gli accertamenti di merito
art. 216 legge fallimentare
Richiamata dal ricorrente in tema di effetti del fallimento e conseguenze sulle movimentazioni patrimoniali; la Corte ha sottolineato che la notificazione della sentenza è prova formale della conoscenza del fallimento
art. 33 legge fallimentare
Riferimento alla relazione ex art. 33 L. fall. depositata dal curatore, da cui risultava l'estratto conforme della notificazione della sentenza di fallimento; tale notifica non è stata contestata dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzione pecuniaria per profili di colpa nella proposizione del ricorso per cassazione; la Corte ha ravvisato colpa e disposto il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La conoscenza formale della dichiarazione di fallimento (notificazione della sentenza) è determinante: l'assenza del blocco effettivo dei conti non esonera dall'addebito di condotte distrattive post-fallimentari.
- La responsabilità di un terzo (es. banca) che esegue un'operazione non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'amministratore o del soggetto che si appropri del denaro, salvo specifica prova della concorrenza colposa o dolosa del terzo.
- In sede di Cassazione i rilievi generici, non specificamente confrontati con le motivazioni di merito, sono inammissibili: è necessario sollevare censure precise e argomentate rispetto agli accertamenti probatori della Corte d'appello.
- Indicatori fattuali come uso di strumenti volti a occultare la tracciabilità (es. assegno circolare), cessazione dell'attività societaria, assenza di libri e contabilità coerente e mancata giustificazione della destinazione delle somme rafforzano l'elemento soggettivo del reato (dolo).
- Chi propone ricorso di cassazione deve evitare deduzioni vaghe: il rischio è non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni economiche per colpa nella proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7596/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7598/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7599/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7600/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7601/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7602/2022 del 03/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →