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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46403/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo per vizi di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.), contestando la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari: la custodia cautelare era stata applicata due anni dopo la richiesta del Pubblico Ministero, nella quale il ricorrente non era menzionato; i fatti contestati risalgono al luglio 2021 e lo stesso avrebbe ammesso i fatti in sede di interrogatorio di garanzia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia formalizzata con pec e corredata da procura speciale conferita al difensore, che ha sottoscritto la rinuncia. Per effetto dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Disposto l'invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina la competenza e la procedura per il riesame delle misure cautelari; il Tribunale del riesame è stato adito ai sensi di questa norma.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Consente di dedurre il vizio di motivazione come motivo di impugnazione; il ricorrente ha sollevato tale vizio rispetto alle esigenze cautelari.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti formali alla enunciazione dei motivi di ricorso; la deduzione del ricorrente è stata formulata nei limiti di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione economica e l'obbligo di rifondere le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla dichiarazione di inammissibilità qui intervenuta.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda adempimenti amministrativi della Cancelleria relativi alle misure cautelari e alla loro comunicazione; disposto l'invio degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • artt. 648-ter e 416 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per descrivere i reati contestati (tra cui reati fallimentari e gli illeciti indicati dagli artt. 648-ter e 416 c.p.): tali contestazioni hanno costituito la base fattuale della misura cautelare applicata.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso, se effettuata validamente e corredata da procura speciale, determina l'inammissibilità e impedisce alla corte di esaminare il merito delle censure.
  • La sopravvenuta rinuncia comporta automaticamente le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e pagamento alla Cassa delle Ammende, senza distinzione della causa dell'inammissibilità.
  • Questioni difensive riguardanti l'attualità delle esigenze cautelari (es. ritardo nella applicazione della misura, ammissione dei fatti) devono essere tempestivamente dedotte e, se si rinuncia al ricorso, restano non valutate dalla corte.
  • La presenza di una procura speciale sottoscritta dal difensore è elemento essenziale per la validità della rinuncia compiuta a mezzo difensore; in mancanza di valida procura la rinuncia potrebbe non produrre effetti.
  • Anche se gli argomenti sull'assenza di attualità delle esigenze cautelari possono essere rilevanti sul merito, la loro efficacia dipende dal fatto che il ricorso sia effettivamente ricevibile e non rinunciato; l'inammissibilità interrompe il controllo giurisdizionale su tali censure.

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