Sentenza n. 452/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della Nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente di Settore, prot. n. 0138989 del 20.11.2020, notificata a mezzo pec il successivo 23.11.2020, avente ad oggetto “concessione demaniale marittima n. 07 del 29.05.20008 – Domanda di proroga ex art. 1, comma 682 e 683 Legge n. 145/2018. Rigetto. Interpello per eventuale prosieguo attività su area concessa”; di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, e, in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse: della Deliberazione della Giunta Comunale di Lecce n. 342 dell'11.11.2020, pubblicata sull'albo pretorio dall'11.11.2020 al 25.11.2020, avente ad oggetto “LEGGE N. 145/2018 ART. 1, COMMI 682 E 683 – D.L. N. 34/2020 CONV. NELLA LEGGE N. 77/2020 ART. 182, COMMA 2. RICHIESTE DI PROROGA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ATTO DI INDIRIZZO. OB. STR N. 59”; della Nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente di Settore, prot. n. 0141583 del 27.11.2020, notificata a mezzo pec il successivo 30.11.2020, avente ad oggetto “Proroga del termine per la risposta all'interpello relativo alla proroga della CDM di cui alla precedente nota prot. n. 138989 del 23.11.2020”; della Nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare, Appalti e Contratti – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente di Settore, prot. n. 0148630/2020 dell'11.12.2020, notificata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Presa d'atto della richiesta di proroga tecnica per un periodo di tre anni della concessione demaniale marittima n. 7 del 29.05.2008, relativa allo stabilimento balneare all'insegna “Lido Bacino Idume” sito in Lecce località Spiaggiabella”, nella parte in cui non dispone la proroga della c.d.m. in essere sino al 31.12.2033 in applicazione dell'art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018; della Nota del Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Demanio Marittimo, a firma del Dirigente di Settore, prot. n. 0155711 del 28.12.2020, avente ad oggetto “C.D.M. n. 7 del 29/05/20008 – Proroga tecnica di anni 3”, nella parte in cui non dispone la proroga della c.d.m. in essere sino al 31.12.2033 in applicazione dell'art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018; nonché l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente di conseguire la proroga del titolo concessorio fino al 31.12.2033 ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della proroga della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2033 e successivi atti comunali di proroga tecnica triennale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare, aveva chiesto nel 2019 la proroga del titolo fino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018. Il Comune di Lecce, con una deliberazione di indirizzo e con successivi provvedimenti dirigenziali, ha negato tale proroga, prospettando in alternativa la prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020 oppure una proroga tecnica triennale, poi accordata. La ricorrente ha impugnato gli atti deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; violazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018 e dell’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, nonché dell’art. 49 TFUE e della direttiva Bolkestein; difetto di motivazione e di istruttoria; erronea presupposizione, contraddittorietà ed eccesso di potere; violazione del legittimo affidamento; ulteriore violazione della l. n. 145/2018 e dell’art. 6 l.r. Puglia n. 17/2015. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla proroga fino al 31 dicembre 2033.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Il Collegio ha rilevato che la disciplina delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative è stata nel tempo modificata da successive leggi-provvedimento, che incidono direttamente sulla durata dei rapporti concessori senza necessità di intermediazione amministrativa; gli atti degli enti locali hanno quindi natura meramente ricognitiva. La disciplina della proroga al 2033 prevista dall’art. 1, commi 682 e seguenti, l. n. 145/2018, posta a fondamento della domanda di accertamento, è stata superata da successive disposizioni legislative. In particolare, il testo vigente dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024, stabilisce espressamente l’applicazione delle nuove disposizioni anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. n. 145/2018. La normativa sopravvenuta disciplina direttamente la durata dei rapporti concessori e rende quindi non più attuale l’interesse all’annullamento degli atti comunali e all’accertamento del diritto alla proroga richiesta. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e delle questioni concernenti gli effetti della normativa sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La sua violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il motivo non è stato esaminato per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1, commi 682 e 683, l. 145/2018
Costituiva la base normativa invocata per ottenere la proroga della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2033; tale disciplina è stata ritenuta superata da successive leggi-provvedimento.
art. 182, comma 2, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Prevedeva una disciplina alternativa richiamata dal Comune per la prosecuzione dell’attività, ma non è stata oggetto di esame nel merito a causa dell’improcedibilità.
art. 49 TFUE
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, insieme alla direttiva Bolkestein, ma il TAR non ha esaminato la censura.
art. 6 l.r. Puglia 17/2015
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 3, comma 1, l. 118/2022, nel testo modificato dal d.l. 131/2024, convertito dalla l. 166/2024
le nuove disposizioni si applicano anche alle concessioni “in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
La disciplina vigente sulla durata delle concessioni si applica anche ai rapporti concessori in essere fondati su proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. n. 145/2018; tale sopravvenienza normativa ha fatto venir meno l’interesse all’annullamento degli atti comunali e all’accertamento della proroga al 2033.
Massime di principio
- Quando la disciplina legislativa sopravvenuta regola direttamente e immediatamente la durata di rapporti concessori in essere, gli atti amministrativi adottati dagli enti locali in materia assumono natura meramente ricognitiva e la loro impugnazione può divenire improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La domanda di accertamento del diritto a una proroga concessoria fondata su una disposizione legislativa non è più attuale quando quella disciplina sia stata superata da successive leggi-provvedimento che regolano direttamente la durata delle concessioni.
- La sopravvenienza normativa che si applica espressamente anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti secondo la precedente disciplina elimina l’utilità concreta dell’annullamento degli atti amministrativi precedentemente adottati sulla durata del rapporto.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →