Cassazione Civile, Ordinanza n. 13607/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo di una fattura relativa a opere di impiantistica elettrica, termoidraulica e murarie eseguite in favore della società ingiunta. La società ha proposto opposizione e il primo giudice ha revocato il decreto, ritenendo che la ditta individuale costituitasi in luogo della società estinta non avesse legittimazione attiva e passiva, perché non risultava provata la successione a titolo universale. In appello il soccombente ha sostenuto che la ditta individuale fosse la prosecuzione dell’attività della società estinta: richiamava un atto notarile di cessione dell’intera quota sociale all’unico accomandante e la comunicazione unica telematica con cui era stata indicata la modificazione in ditta individuale. Nel ricorso per cassazione ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, motivazione contraddittoria e contrasto con la giurisprudenza sulla successione del socio superstite o dell’avente causa nella pretesa creditoria della società estinta, invocando in particolare il principio per cui il socio può dimostrare il fenomeno successorio anche fuori da un formale procedimento di liquidazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, nella parte riconducibile all’art. 360, n. 5, c.p.c., fosse preclusa dalla doppia conforme, poiché la decisione di appello aveva confermato quella di primo grado e il ricorrente non aveva indicato specificamente diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze. Inoltre ha osservato che le deduzioni sull’atto notarile e sulla successione non erano state adeguatamente dimostrate come già introdotte nel thema decidendum di merito, con conseguente novità della questione in cassazione. Ha escluso anche il vizio di motivazione apparente o contraddittoria, reputando la motivazione della corte territoriale chiara nel distinguere tra mera dichiarazione di inizio attività della ditta individuale e prova della trasformazione o continuazione della società estinta. Ha infine precisato che il principio giurisprudenziale invocato non era negato in astratto, ma non era stato provato il presupposto fattuale della qualità di avente causa. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte è rimasta intimata; dato atto altresì dell’obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2272 c.c.
richiamato come causa di scioglimento della società in accomandita semplice nel fatto concreto
art. 348-ter c.p.c.
il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
art. 360 c.p.c.
la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa in caso di doppia conforme e richiede che il fatto non esaminato sia stato oggetto di discussione tra le parti
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base della stessa ricostruzione fattuale, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La novità della questione in cassazione preclude l’esame di deduzioni che non risultino essere state specificamente introdotte e discusse nel giudizio di merito; il ricorrente deve indicare dove e in quali termini la questione sia stata sollevata prima.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non coincide con la mera insufficienza o con una diversa lettura delle prove: occorre una motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria.
- La possibilità per un soggetto di agire quale avente causa di una società estinta richiede la prova della propria qualità successoria; non basta allegare la mera prosecuzione dell’attività o un atto di inizio attività della ditta individuale se non emerge l’effettiva assegnazione del patrimonio o altro titolo successorio.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle risultanze documentali quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa interpretazione delle prove, se il motivo è formulato in modo non ammissibile.
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