Sentenza n. 9203/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, unitamente al presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere svolto nell'Esercito molteplici mansioni, anche in teatri operativi esteri, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo per patologie della colonna cervicale e lombosacrale. La Commissione medica aveva riconosciuto le infermità ai fini dell'equo indennizzo, qualificandone l'eziopatogenesi come multifattoriale e ascrivendole alla categoria A/8, mentre il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva escluso il nesso con il servizio, ritenendo le patologie riconducibili a fattori degenerativi endogeno-costituzionali o dismetabolico-degenerativi e non a comprovati traumi o microtraumi di servizio. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione non avesse considerato adeguatamente tutte le mansioni svolte, tra cui la responsabilità della sala ricezione materiali, la conduzione di autoveicoli, il lavoro notturno e la movimentazione di pesi. Ha inoltre dedotto difetto e inadeguatezza della motivazione, non risultando comprensibile la ragione per cui il servizio fosse stato ritenuto ininfluente sull'eziopatogenesi delle infermità. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché era stato impugnato anche il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio appartenente a tale Ministero. Nel merito, ha ritenuto che il parere del Comitato costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o omessa considerazione di circostanze fattuali idonee a incidere sulla conclusione. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente si era limitato a enfatizzare la gravosità delle mansioni, senza allegare e documentare specifici episodi eccezionali, particolarmente gravosi ed esorbitanti dagli ordinari compiti d'istituto, né approfondire il profilo eziopatogenetico. Le mansioni descritte sono state ritenute compatibili con l'impegno ordinario del percorso militare seguito e, quindi, non sufficienti a dimostrare un rapporto causale o concausale efficiente e determinante con le patologie. È stata inoltre esclusa la carenza motivazionale, poiché il Comitato aveva indicato sia la natura prevalentemente degenerativa o endogeno-costituzionale delle infermità sia l'assenza di modalità di servizio concretamente significative rispetto alle cause determinanti dell'insorgenza. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese sono state compensate per la natura e la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 461/2001
istanza depositata ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 461/2001
La disposizione è richiamata quale base procedimentale dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato con riguardo alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; può essere censurato per eccesso di potere soltanto in presenza di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze concrete idonee a incidere sulla conclusione.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede l'allegazione e la documentazione di specifici episodi o modalità di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d'istituto, idonei a incidere causalmente o concausalmente in modo efficiente e determinante sull'insorgenza o sull'aggravamento dell'infermità.
- La mera gravosità ordinaria del servizio militare, nonché generici disagi, fatiche, stress o mansioni compatibili con il normale espletamento del servizio, non dimostrano il nesso causale o concausale tra attività lavorativa e patologia.
- Non sussiste difetto di motivazione del parere quando il Comitato espone la natura degenerativa o endogeno-costituzionale della patologia e indica, in modo comprensibile, l'assenza di traumi, microtraumi o modalità di servizio concretamente significative ai fini eziopatogenetici.
- La prova della dipendenza da causa di servizio deve riguardare non il servizio considerato in generale, ma le particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento delle mansioni, che siano idonee a collegare l'infermità alle attività concretamente svolte.
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