Cassazione Civile, Ordinanza n. 33587/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento IRPEF notificati a una contribuente per gli anni 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva (immobili, autovetture, ratei di mutui ipotecari e polizze assicurative). La CTP aveva accolto il ricorso per il 2007 e dichiarato inammissibile quello per il 2008; in appello la CTR aveva accolto il gravame della contribuente sul 2008. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul reclamo/mediazione e sulla costituzione in giudizio nel processo tributario, sostenendo che il ricorso di primo grado era tardivo/inammissibile perché il valore della lite non imponeva la mediazione e quindi non poteva operare lo slittamento del termine di costituzione; (2) violazione delle regole di calcolo del reddito sintetico, per non avere la CTR considerato correttamente i ratei di mutuo anche come indice di capacità contributiva; (3) nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe deciso il merito del 2008 mediante un rinvio acritico alle ragioni esposte dal primo giudice per il 2007, senza un autonomo vaglio delle ragioni di appello e delle prove.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo che, nel caso di ricorso cumulativo avverso più avvisi di accertamento, il valore di ciascun atto va valutato autonomamente ai fini del reclamo/mediazione; tuttavia, se anche uno solo degli atti impugnati è soggetto a reclamo, il termine di costituzione decorre per l’intero ricorso cumulativo secondo l’art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992, perché l’adempimento è unitario. Accoglie invece il terzo motivo, rilevando che la CTR ha reso una motivazione solo apparente: ha rinviato per relationem a ragioni formulate per un diverso anno d’imposta e non ha espresso un autonomo convincimento né un effettivo esame delle doglianze e delle prove relative al 2008. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e indici di capacità contributiva; nel caso concreto l’Ufficio vi ha fondato la rettifica
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
definisce il valore della lite ai fini del processo tributario come importo del tributo al netto di interessi e sanzioni
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
nel testo ratione temporis applicabile disciplinava il reclamo/mediazione obbligatorio per le controversie sotto soglia e lo spostamento del termine di costituzione del ricorrente
art. 17-bis, comma 9, d.lgs. n. 546/1992
per le controversie soggette a reclamo, fa decorrere il termine di costituzione dal giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni o dalla comunicazione dell’esito dell’istanza
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
prevede il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
impone una motivazione della sentenza; la Corte ne ravvisa la violazione per motivazione apparente
art. 156, comma 3, c.p.c.
la nullità della notificazione è esclusa se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo conoscitivo
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme poste a base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando un unico ricorso cumulativo impugna più atti impositivi connessi, il valore della lite va determinato separatamente per ciascun atto ai fini della verifica dell’obbligo di reclamo/mediazione.
- Se anche uno solo degli atti impugnati con ricorso cumulativo rientra nella soglia che rende obbligatorio il reclamo, lo spostamento del termine di costituzione si applica all’intero ricorso, poiché il deposito del ricorso introduttivo è un adempimento processuale unitario e non frazionabile.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di ricostruire il percorso logico del giudice di appello e di comprendere le ragioni della decisione; è invece nulla/apparente quando si risolve in un rinvio acritico a una pronuncia non pertinente o non esplicativa delle questioni decise.
- In sede di appello, il giudice non può limitarsi a confermare o recepire in modo apodittico la decisione di primo grado: deve esprimere un autonomo convincimento sui fatti allegati, sulle prove e sulle censure proposte.
- La notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC non è causa di inammissibilità quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non sia dedotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33489/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33491/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33492/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33494/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2024 del 20/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →