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Sentenza

Sentenza n. 9317/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, del 17.01.2023, Codice Concorso CAR22, notificato al ricorrente il 17.01.2023, con il quale si esprime il giudizio di “INIDONEO/A” del ricorrente, utilizzando la dicitura “NON COMPATIBILE” nell’Area Comportamentale ed in quella relativa alla c.d. Assunzione di ruolo e motivando l’esclusione “ai sensi dell’art. 11, comma 4, del bando di concorso”; - del verbale della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali del 17.01.2023, prot. n. 407867/3-6 SEL, con cui la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha espresso il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere; - della Scheda di valutazione attitudinale dell’Ufficiale Perito Selettore sul conto dell’aspirante, prot. n. 407867/3-5 SEL del 17.01.2023 redatta dal Ten. Col. -OMISSIS-; - della Relazione Piscologica del 16.01.2023 prot. n. -OMISSIS-redatta dall’Ufficiale Piscologo Ten. Col. -OMISSIS-, all’esito della somministrazione alla ricorrente dei test DC3.1, della Figura Umana M e F e del questionario c.d. ‘MMPI-2’, nonché del questionario informativo; - di tutto quanto contenuto nel Raccoglitore prove attitudinali n. archivio-OMISSIS- del 13.01.2023 prot. n. -OMISSIS-; -di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale della serie procedimentale, ivi comprese le eventuali graduatorie già approvate.

Giustizia amministrativa202304737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale, espresso con la dicitura "NON COMPATIBILE" nelle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo, il verbale della Commissione per gli accertamenti attitudinali, la scheda di valutazione dell’ufficiale perito selettore, la relazione psicologica e gli ulteriori atti della procedura concorsuale. Dal testo non emergono in modo specifico i singoli motivi di legittimità dedotti contro tali atti. Il ricorso cautelare era stato respinto dal TAR e tale decisione era stata confermata in appello cautelare dal Consiglio di Stato. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d’ufficio possibili profili di improcedibilità derivanti dalla mancata impugnazione della graduatoria definitiva, pubblicata il 14 aprile 2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La graduatoria definitiva del concorso, pubblicata dopo l’impugnazione dell’esclusione, non era stata impugnata e il termine decadenziale per farlo era ormai scaduto. Secondo il Collegio, l’annullamento dell’esclusione non avrebbe effetto automaticamente caducante della graduatoria, poiché l’approvazione della graduatoria costituisce un atto ulteriore della sequenza concorsuale e implica nuove valutazioni degli interessi, anche di soggetti terzi. Il candidato che abbia impugnato l’esclusione deve quindi impugnare anche la graduatoria finale. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria con modalità da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso determina l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso proposto contro l’esclusione, quando la graduatoria sia stata adottata e il termine per impugnarla sia decorso.
  • L’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione da un concorso non produce automaticamente l’effetto caducante della graduatoria finale, perché quest’ultima è un atto ulteriore che implica nuove valutazioni degli interessi coinvolti, anche con riferimento a soggetti terzi.
  • Il candidato che abbia impugnato l’esclusione da un concorso deve impugnare anche la graduatoria finale pubblicata successivamente, non potendo limitarsi a contestare l’atto espulsivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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