Cassazione Penale, Sentenza n. 15963/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha disposto gli arresti domiciliari per reati collegati agli artt. 110 e 416-bis.1 c.p. e art. 8 d.lgs. 10/03/2000 n.74; il ricorrente dolendosi dell'omessa risposta alla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare e della pronuncia ritenuta abnorme del giudice del riesame; in subordine richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. per accertare la competenza dell'autorità giudiziaria di Perugia. Il gravame in appello è stato riqualificato dal Presidente della Sezione Riesame come ricorso per cassazione (decreto 3/2/2025).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio formale: l'atto di impugnazione, così riqualificato in ricorso per cassazione, era sottoscritto da un difensore non iscritto all'Albo Speciale dei patrocinatori dinanzi le giurisdizioni superiori (art. 613, comma 1 c.p.p.). La nomina officiosa di un difensore cassazionista e la successiva nomina fiduciaria depositata dopo non hanno sanato il difetto. La Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui la conversione dell'atto non deroga ai requisiti formali necessari per ciascun mezzo di gravame. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 110 e 416-bis.1 cod. pen.
Norme penali richiamate nel capo di imputazione (concorso in reato e agevolazione di tipo mafioso). Nel provvedimento oggetto del gravame le norme rappresentano i reati per i quali è stata applicata la misura cautelare.
art. 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata nel capo d'imputazione (rilevante ai fini del quadro accusatorio); non centrale nella decisione sulla ammissibilità del ricorso.
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamato come possibile fondamento delle questioni poste in appello (istanza difensiva non evasa); la Corte però decide sulla ammissibilità formale del ricorso prima di entrare nel merito di tali censuræ.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della qualificazione del gravame; la Sezione di merito aveva indicato che il gravame era definito ai sensi di tale articolo quando lo ha riqualificato come ricorso per cassazione.
art. 24-bis cod. proc. pen.
Norma che consente di sollevare questioni di competenza ai fini di un rinvio pregiudiziale; era stata invocata in subordine per la competenza dell'autorità giudiziaria di Perugia, ma la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità formale.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Previsione procedurale relativa alla trattazione scritta; la causa è stata trattata per iscritto ai sensi di tale norma.
art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Previsione che richiede l'iscrizione all'Albo Speciale per gli esercenti la rappresentanza dinanzi alle giurisdizioni superiori; la Corte ha ritenuto l'assenza di tale requisito nel difensore che sottoscrisse l'impugnazione motivo decisivo per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese e le eventuali sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 5.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione (o un atto che venga dal giudice riqualificato come tale) è inammissibile se è sottoscritto da un difensore non iscritto all'Albo Speciale: l'assenza del requisito formale non è sanata dalla semplice conversione dell'atto di gravame operata dal giudice di merito.
- La nomina officiosa di un difensore cassazionista e/o la successiva nomina fiduciaria depositata dopo la sottoscrizione dell'atto non sanano il vizio formale commesso al momento della presentazione dell'impugnazione.
- Prima di esaminare questioni di merito (es. mancata risposta del giudice, competenza territoriale), il giudice superiore deve valutare i requisiti formali di ammissibilità: difetti formali rilevanti conducono a decisione di inammissibilità senza entrare nel merito.
- Le censure che riguardano fatti processuali (es. omissioni di risposta del giudice) possono essere considerate meno idonee a giustificare determinate impugnazioni quando mancano i requisiti formali; ciò può aggravare la posizione del ricorrente agli effetti sanzionatori.
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a una sanzione pecuniaria destinata alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare preventivamente la correttezza formale della rappresentanza legale.
- Se si intende proporre un appello che, per sua natura o per riqualificazione, possa arrivare in cassazione, è essenziale che l'atto sia predisposto o sottoscritto da un difensore già iscritto all'Albo Speciale al momento della sottoscrizione/deposito.
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