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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3305/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale per genericità e carenza di autosufficienza, ritenendo mancanti le specifiche e le allegazioni necessarie a dimostrare che l'imputato fosse titolare di patente di guida. Non è stato disposto alcun provvedimento sulle spese processuali, considerata la qualità di parte pubblica del ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Isernia che, in procedimento definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva dichiarato estinto il reato ai sensi dell'accordo e omesso di pronunciare sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista per la violazione dell'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies del Codice della Strada. Il ricorrente chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso generico e non autosufficiente perché non indicava né allegava la prova che l'imputato fosse titolare di una patente di guida sospendibile: non è possibile desumere il possesso della patente dal mero fatto di essere alla guida di un veicolo e la Corte non ha accesso diretto agli atti di causa per verificarne il possesso. Pertanto la condizione necessaria per applicare la sanzione accessoria non era dimostrata nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Uso della procedura di definizione del processo mediante patteggiamento/accordo; la sentenza era resa nell'ambito di questa procedura

  • art. 186 cod. strada, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies

    Norme che prevedono la sanzione penale/amministrativa per guida in stato di alterazione; la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria prevista per tali illeciti, applicabile solo se l'interessato è titolare di patente

  • Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039 - 01

    Principio consolidato secondo cui non può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente a chi conduca veicoli per la cui guida non sia richiesta abilitazione o non abbia mai conseguito l'abilitazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese del procedimento in Cassazione; qui non è stata adottata decisione sulle spese data la qualità di parte pubblica del ricorrente

Massime di principio

  • Quando si invoca in Cassazione l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente) occorre specificare e allegare la prova che l'interessato sia titolare del titolo abilitativo rilevante; la mera circostanza di essere alla guida non basta.
  • Un ricorso è inammissibile se generico e non autosufficiente: le parti devono indicare puntualmente gli atti o le prove da cui risultano i presupposti fattuali essenziali invocati.
  • La Corte di Cassazione non procede ad accertamenti di merito o all'esame diretto degli atti di causa; pertanto chi impugna deve rendere accessibili o descrivere le prove rilevanti nel proprio ricorso.
  • In materia di illeciti stradali va preliminarmente verificata la naturale idoneità del soggetto alla sanzione accessoria (es. esistenza di patente) prima di chiedere la sua applicazione.
  • La qualità di parte pubblica può influire sulle decisioni relative alle spese processuali (esonero/discrezionalità), ma non solleva l'obbligo di formulare un ricorso completo e documentato.

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