Cassazione Civile, Ordinanza n. 31375/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
Un imprenditore individuale, titolare di un'azienda vivaistica, aveva convenuto due società fornitrici di energia per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla propria azienda a causa dell'illegittimo distacco della fornitura elettrica e del ritardo nel ripristino del servizio, con conseguente deperimento e moria delle piante per mancata irrigazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato una delle società al risarcimento. In appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione e rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo inammissibili i testi indicati dall'attore perché dipendenti dell'azienda e affermando che la genericità della prova testimoniale non consentisse di ravvisare né l'an del danno né il quantum, neppure in via presuntiva o equitativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 244 e 246 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso la testimonianza di dipendenti senza che risultasse una valida eccezione di incapacità a testimoniare; violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c. in relazione alla responsabilità per l'illegittima interruzione della fornitura; nullità della sentenza per motivazione apparente sul fatto decisivo relativo al danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato nei limiti esposti in motivazione. Ha affermato che l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio e che il solo rapporto di dipendenza del teste con una parte non ne comporta automaticamente l'incapacità o l'inattendibilità. Ha inoltre rilevato che, una volta provato l'an del danno patrimoniale, il giudice di merito non può arrestarsi a un non liquet sul quantum, ma deve procedere alla liquidazione anche equitativa quando la prova del preciso ammontare sia impossibile o particolarmente difficile. Sono stati dichiarati assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 244 c.p.c.
richiamato come norma sulla prova testimoniale, ma la censura è stata assorbita dall'accoglimento del secondo motivo
art. 246 c.p.c.
l'incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio; deve essere eccepita dalla parte prima dell'ammissione della prova, altrimenti resta preclusa
art. 1176 c.c.
richiamato nel primo motivo come parametro della diligenza nell'adempimento
art. 1218 c.c.
richiamato nel primo motivo come norma sulla responsabilità contrattuale per inadempimento
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente o inesistente
art. 1223 c.c.
richiamato come criterio di integrale risarcimento del danno emergente e del lucro cessante
art. 1224 c.c.
richiamato tra le norme che regolano la misura del risarcimento nelle obbligazioni pecuniarie
art. 1225 c.c.
richiamato tra i criteri di delimitazione del danno risarcibile
art. 1227 c.c.
richiamato tra i criteri di delimitazione del danno risarcibile e del concorso del danneggiato
art. 115 c.p.c.
richiamato come base della liquidazione equitativa quando la prova del quantum sia impossibile o particolarmente difficile
Massime di principio
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio: se la parte interessata non la eccepisce tempestivamente prima dell'ammissione della prova, la relativa preclusione si consolida.
- Il solo fatto che un testimone sia dipendente di una parte non ne determina automaticamente l'incapacità a testimoniare né l'inattendibilità; occorre un concreto interesse personale e diretto che legittimerebbe la sua partecipazione al giudizio.
- Il danno patrimoniale va risarcito in modo integrale e deve essere ricostruito in base all'effettivo pregiudizio subito; il giudice deve evitare soluzioni di non liquet una volta accertato l'an del danno.
- Quando la prova precisa del quantum sia impossibile o particolarmente difficile, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa, valorizzando elementi concreti e verificabili del caso e non potendo limitarsi a negare il risarcimento.
- La valutazione equitativa del danno è doverosa, anche d'ufficio e in appello, purché sia ancorata a criteri ragionevoli e al prudente apprezzamento delle circostanze del caso.
- Per il riconoscimento del risarcimento non è necessaria la prova analitica di ogni voce di pregiudizio se il danno e il nesso causale risultano comunque dimostrati anche per presunzioni.
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