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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26038 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Motivo di nullità non dedotto dalla parte interessata - Esame del giudice - Vizio di extra petizione. Fattispecie-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'anno 2002, per omessi o carenti versamenti IVA e ritenute. La società sosteneva di poter compensare i debiti IVA con crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione annuale, anche se non aveva presentato il modello F24 a saldo zero. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la compensazione ritenendo, d'ufficio, che alla scadenza dei versamenti non esistessero crediti residui sufficienti. La ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché tale questione non era stata sollevata dall'Agenzia delle Entrate, che aveva contestato soltanto la mancata presentazione del modello F24 e l'impossibilità di controllare i presupposti del ravvedimento operoso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello fosse incorso in ultrapetizione, avendo deciso la controversia sulla base di una questione di fatto non dedotta dall'Agenzia delle Entrate. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente soltanto le censure effettivamente formulate nell'atto di appello. Gli ulteriori motivi, relativi al ravvedimento operoso, alla compensazione e alla natura formale della violazione, sono stati dichiarati assorbiti. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

    Il giudice non può esaminare e porre a fondamento della decisione questioni o motivi non dedotti dalle parti, salvo i casi in cui la legge consenta una rilevazione d'ufficio. L'esame d'ufficio di una diversa causa di esclusione della compensazione ha determinato un vizio di ultrapetizione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce motivo di ricorso per cassazione la violazione o falsa applicazione della legge, nonché la nullità della sentenza o del procedimento, tra cui rientra la violazione dei limiti della domanda e delle questioni devolute al giudice.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis

    La disposizione è stata invocata dalla società in relazione alla possibile irrilevanza sanzionatoria delle violazioni meramente formali, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    La norma è stata richiamata dalla società in tema di tutela dell'affidamento e buona fede nei rapporti con l'amministrazione finanziaria; anche questa censura non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita dall'accoglimento dei motivi processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve mantenersi entro i limiti delle domande, eccezioni e motivi effettivamente dedotti dalle parti; non può sostituire d'ufficio la questione controversa con una diversa ragione di rigetto.
  • Se l'amministrazione contesta soltanto un determinato requisito, come la mancata presentazione del modello F24, il giudice non può fondare la decisione sull'inesistenza dei crediti compensabili se tale circostanza non è stata specificamente allegata e discussa.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato comporta un vizio di ultrapetizione o extrapetizione e può determinare la cassazione della sentenza con rinvio.
  • Quando la cassazione accoglie un motivo processuale che impone un nuovo esame della controversia, le questioni di merito diventano normalmente assorbite e dovranno essere valutate dal giudice del rinvio, nei limiti delle contestazioni originarie.
  • La decisione non stabilisce definitivamente che la compensazione o il ravvedimento operoso fossero validi: stabilisce soltanto che il loro rigetto non poteva basarsi su una questione non introdotta nel processo dall'amministrazione.

Testo integrale

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