Cassazione Civile, Ordinanza n. 04171/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della prestazione previdenziale, ma un errore materiale contenuto nel frontespizio dell'ordinanza di legittimità n. 14654/2020, ove il nominativo di una delle resistenti era stato indicato come "Daidone Angela Maria" invece di "Daidone Anna Maria". La parte interessata ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., chiedendo che la Corte rettificasse il nominativo nel provvedimento. L'INPS non ha svolto attività difensiva nel presente procedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto che, nell'ordinanza Cass. n. 14654/2020, a pag. 1, ultimo rigo, il nominativo "Daidone Angela Maria" sia corretto in "Daidone Anna Maria". La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione e ha rilevato che, trattandosi di processo esente, non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2001.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
consente la correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento della Corte di cassazione quando il vizio riguardi un mero errore di denominazione o trascrizione, senza incidere sul merito della decisione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione sulla base di proposta ritualmente comunicata alle parti in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2001
non si applica quando dagli atti risulta che il processo è esente.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, quando sia riconoscibile e riguardi l'esatta indicazione anagrafica di una parte, può essere corretto mediante il procedimento ex art. 391-bis c.p.c., senza riaprire la valutazione del merito.
- La correzione dell'errore materiale presuppone che il provvedimento da rettificare abbia già deciso la controversia principale e che la richiesta miri solo alla sostituzione del dato erroneamente riportato con quello corretto.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è dovuta una nuova regolamentazione delle spese quando la Corte ritenga di non dover provvedere sul punto.
- Se il processo è esente, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2001.
Come è indicizzato
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