Cassazione Civile, Sentenza n. 22062/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione del diniego di rimborso e dell'imputazione in detrazione dell'IVA relativa all'anno 2012; la controversia verteva sulla qualificazione negoziale di una permuta immobiliare (rogito notaio Grassano del 21/12/2012) stipulata tra Opera Costruzioni ed Elleblu e sull'eventuale diritto di Edil Loperfido, che si sarebbe avvantaggiata dell'operazione in qualità di soggetto 'a latere' o 'terzo beneficiario', a detrarre o a chiedere a rimborso l'IVA ad essa relativa. In primo grado le commissioni tributarie provinciali avevano accolto i ricorsi della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in entrambi i giudizi (rimborso e accertamento), aveva invece ritenuto Edil Loperfido 'terzo profittante' rispetto alla permuta tra terzi, escludendone la qualità di soggetto passivo IVA per quell'operazione e quindi il diritto alla detrazione/rimborso; la contribuente ha impugnato in Cassazione deducendo, in vari motivi, violazioni delle norme sull'interpretazione contrattuale, errata valutazione della prova, violazione del principio di neutralità IVA e della normativa unionale, nonché violazioni degli oneri della prova.
La decisione
La Corte ha riunito i due giudizi per la comune questione e ha rigettato i ricorsi proposti da Edil Loperfido. Ha confermato che le censure si risolvevano in contestazioni di fatto (qualificazione negoziale e valutazione delle prove) riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se non entro i limitati profili di violazione delle regole ermeneutiche o di omesso esame di fatto decisivo; ha inoltre respinto l'invocazione del principio di neutralità IVA e della normativa UE in relazione a un'operazione ritenuta non imponibile, nonché la rilevanza delle scritture contabili ritenute dal giudice di merito irrilevanti. I ricorsi sono stati dunque rigettati, la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363 c.c. (e ss.)
La Corte ricorda che l'interpretazione del contratto è indagine di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per insufficienza/contraddittorietà della motivazione.
artt. 115, 116 c.p.c.
La valutazione delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito; una presunta errata valutazione non integra di per sé violazione di norme processuali sindacabile in Cassazione, salvo i casi in cui siano state assunte prove d'ufficio al di fuori dei limiti ovvero prese prove non dedotte dalle parti.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5
La Corte applica i limiti del giudizio di legittimità: i motivi che attaccano valutazioni di fatto o critiche probatorie sono inammissibili se non inquadrati nei motivi di diritto consentiti (violazione di norme ermeneutiche, omesso esame di fatto decisivo, vizio di motivazione).
art. 168 Direttiva 2006/112/CE
Il principio di neutralità dell'IVA invocato dalla ricorrente non è applicabile se, come ritenuto dal giudice di merito, l'operazione non è imponibile; la tutela unionale non muta la necessità del presupposto impositivo.
art. 26, d.P.R. n. 633/1972
La Corte richiama che, in caso di fattura emessa per operazioni non imponibili, il diritto al rimborso sussiste solo se l'emittente provvede alla rettifica ai sensi dell'art. 26 ovvero se è accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale.
art. 6, quarto comma e art. 18, d.P.R. n. 633/1972 (principio di 'cartolarità')
Il principio di cartolarità limita la detraibilità/rimborso dell'IVA all'ambito delle operazioni imponibili; in mancanza di imponibilità non si realizza il presupposto per la detrazione o rimborso.
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997 e art. 1, comma 935, legge n. 205/2017
La Corte osserva che la modifica normativa richiamata non riguarda la fattispecie di IVA non imponibile (si applica alla fattispecie di errata applicazione di aliquota più elevata), per cui non crea un titolo di detrazione/rimborso nel caso di operazione non imponibile.
art. 6, comma 3-bis, d.l. n. 34/2019 (sull'efficacia retroattiva)
Richiamata come nota di contesto: la disposizione sulla efficacia retroattiva non muta il principio per cui la nuova norma non opera se il problema è l'inesistenza dell'imponibilità.
art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012 (riformulazione art. 360 c.p.c.)
La Corte applica la riformulazione della disciplina sui motivi di cassazione (soprattutto n.5) e sottolinea i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione di merito.
artt. 2697, 2709, 2710, 2727, 2729 c.c.
Richiamati in relazione agli oneri probatori: la Corte ricorda che la lamentata violazione di norme sull'onere della prova non è sindacabile in Cassazione se si tratta di valutazione dell'esito probatorio riservata al giudice di merito; la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella stabilita dalla norma.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE: EN.SA, Stroy Trans, Stadeco) e nazionali (più sentenze di Cassazione richiamate)
La Corte richiama indirizzi della CGUE e della giurisprudenza nazionale per affermare che il diritto al rimborso/detrazione richiede che l'operazione sia imponibile e/o che sussista la rettifica della fattura; i precedenti non aiutano la ricorrente quando manca il presupposto impositivo.
Massime di principio
- La qualificazione negoziale (chi sono le parti effettive di un contratto) è questione di fatto: in Cassazione è sindacabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per motivazione insufficiente/omessa su fatti decisivi; dunque cura la produzione e l'argomentazione probatoria già nei gradi di merito.
- Per ottenere la detrazione o il rimborso dell'IVA è necessario che l'operazione sia imponibile e che si abbia la qualità di soggetto passivo rispetto a quella specifica operazione; la mera posizione di 'terzo beneficiario' non conferisce automaticamente il diritto alla detrazione/rimborso.
- Se è stata emessa una fattura per un'operazione non imponibile, il rimborso è possibile solo se l'emittente rettifica la fattura ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972 o se è dimostrato che è venuto definitivamente meno il rischio di perdita di gettito erariale (cioè impossibilità di utilizzo della fattura da parte del destinatario).
- Le censure processuali in Cassazione che si limitano a contrapporre una diversa valutazione delle prove o della qualificazione contrattuale sono generalmente inammissibili: tali argomentazioni devono essere sviluppate e documentate nei gradi di merito e, se del caso, inquadrate come vizio motivazionale specifico.
- L'invocazione del principio di neutralità IVA e delle norme UE non è risolutiva se il problema di fondo è l'assenza del presupposto impositivo; prima di evocare la tutela comunitaria è necessario accertare che l'operazione possa qualificarsi come imponibile.
- Proceduralmente, eccezioni rilevanti (es. difetto di interesse o variazioni della situazione giuridica) vanno sollevate nei gradi di merito: la Corte di Cassazione può ritenere tali questioni 'coperte dal giudicato implicito' se non furono discusse tempestivamente.
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