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Sentenza

Sentenza n. 1577/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell’istanza di conversione di un permesso temporaneo per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2016, aveva presentato una domanda di protezione speciale respinta dalla Questura. Nella pendenza del giudizio instaurato contro tale diniego, la Questura gli aveva rilasciato, in esecuzione di una misura cautelare del Tribunale ordinario, un permesso temporaneo per protezione speciale con scadenza 1° dicembre 2025. Il giudizio civile era stato poi definito con una declaratoria di inammissibilità, senza accertamento del diritto alla protezione speciale. Dopo la scadenza del titolo, il ricorrente aveva chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato; la Questura aveva dichiarato l’istanza irricevibile, rilevando la natura temporanea e non consolidata del titolo, la sua scadenza e l’assenza di un permesso convertibile. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione dei motivi ostativi, assumendo che avrebbe potuto dimostrare la sussistenza dei requisiti lavorativi e il proprio radicamento. In secondo luogo, ha contestato l’interpretazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, sostenendo che essa avrebbe salvaguardato le situazioni formatesi anteriormente alla nuova disciplina e tutelato il suo affidamento. In terzo luogo, ha lamentato l’omessa valutazione del rapporto di lavoro, del reddito, dell’alloggio, del radicamento sociale e della vita privata, nonché il difetto di motivazione e la sproporzione del diniego.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto tutti i motivi. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il provvedimento non si basava sulla carenza dei requisiti lavorativi, ma sull’assenza del presupposto logicamente e giuridicamente anteriore della conversione: l’esistenza di un titolo di soggiorno attuale e convertibile. Il permesso era stato rilasciato solo in via interinale, nella pendenza del giudizio civile, era scaduto prima della domanda di conversione e non era stato seguito da una pronuncia favorevole sulla spettanza della protezione speciale. Pertanto, le osservazioni dell’interessato non avrebbero potuto modificare il contenuto vincolato della decisione e l’omesso preavviso di rigetto non comportava l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto perché la disciplina transitoria dell’art. 7 del d.l. n. 20/2023 salvaguarda le istanze o le posizioni già formatesi nel regime previgente, ma non attribuisce efficacia definitiva a un titolo rilasciato meramente in via temporanea durante un giudizio e successivamente scaduto, quando il giudizio si sia concluso senza riconoscimento della protezione speciale. Alla data della domanda non esisteva quindi un permesso convertibile. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione, sebbene sintetica, indicava il titolo, la scadenza, la natura temporanea, il collegamento con il giudizio civile e l’esito di quest’ultimo. La Questura non era tenuta a rinnovare, in sede di conversione, la valutazione complessiva della protezione speciale, della vita privata e del percorso lavorativo: lavoro, reddito, alloggio e integrazione sociale possono assumere rilievo solo dopo l’accertamento dell’esistenza di un titolo convertibile e non possono sostituirlo. I profili relativi agli effetti dell’allontanamento erano inoltre estranei al giudizio e devoluti alla sede propria, nella quale l’impugnazione dell’espulsione era stata respinta. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione intertemporale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando sussistono i presupposti per una decisione immediata.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990

    La natura vincolata del provvedimento di diniego rende, quindi, applicabile l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990.

    L’omissione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, perché mancava il presupposto legale della conversione.

  • art. 7 d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    La clausola di salvaguardia mira a impedire che la sopravvenienza normativa incida, in danno degli interessati, su posizioni già formatesi nel regime previgente.

    La disciplina transitoria tutela le istanze o posizioni già formatesi nel regime previgente, ma non consolida un permesso rilasciato in via interinale durante un giudizio, poi scaduto e non seguito da una decisione favorevole sulla spettanza della protezione speciale.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    permesso di soggiorno per protezione speciale

    Il riferimento alla protezione speciale non consente la conversione quando il titolo concretamente posseduto era soltanto temporaneo, scaduto e privo di stabilizzazione giudiziale.

Massime di principio

  • La conversione di un permesso di soggiorno presuppone l’esistenza attuale di un titolo validamente convertibile; la sussistenza di un rapporto di lavoro, di reddito, di alloggio o di radicamento sociale non può supplire alla mancanza di tale presupposto.
  • Un permesso di soggiorno rilasciato in via temporanea e interinale, nella pendenza di un giudizio, non si consolida né diviene convertibile per il solo fatto del rilascio, se il giudizio si conclude senza un accertamento favorevole del diritto sottostante e il titolo è scaduto prima della domanda di conversione.
  • L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione abbia adottato una determinazione vincolata fondata sulla mancanza del presupposto legale della richiesta e l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto modificarne l’esito.
  • La disciplina transitoria che salvaguarda le situazioni formatesi sotto il regime previgente non attribuisce efficacia definitiva a un titolo meramente interinale, non consolidato da una decisione giurisdizionale favorevole e già scaduto al momento della successiva istanza.
  • In sede di conversione del permesso di soggiorno, l’amministrazione non è tenuta a rinnovare la valutazione complessiva della protezione speciale o della vita privata quando manchi il titolo convertibile; gli elementi lavorativi e di integrazione rilevano soltanto dopo il superamento di tale presupposto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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