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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17453/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che lo ha condannato per porto ingiustificato di un coltello. La doglianza principale è di natura processuale: si lamenta che non sia stata ammessa la formula del rito abbreviato condizionato all'escussione di un teste a discarico. La difesa sostiene che la deposizione del teste avrebbe potuto spiegare le ragioni del porto del coltello da parte di Salvin, incidendo quindi sulla responsabilità penale o sulla dimensione della colpa.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità del motivo: il ricorso non specifica in che modo, con quali contenuti concreti, la deposizione non ammessa avrebbe avuto rilevanza tale da giustificare l'ammissione del rito abbreviato condizionato. Per tale inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in base all'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Si conferma quindi la statuizione di primo grado (condanna per art.4 L.110/1975, ammenda di euro 2.500 e riconoscimento della lieve entità del fatto, controllo avvenuto il 17/02/2017 alle ore 23:30). Decisione resa il 14/01/2022.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Riferimento normativo alla fattispecie del porto ingiustificato di arma/coltello; è la disposizione sulla quale si fonda la condanna in primo grado

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per irrogare una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile per genericità; la Corte ha applicato tale disposizione per disporre il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo è generico: bisogna indicare con precisione il profilo di diritto interesse e spiegare concretamente in cosa la decisione impugnata sarebbe errata
  • Quando si lamenta la mancata ammissione di prove o di un rito condizionato (es. rito abbreviato condizionato all'escussione di un teste), il ricorso deve specificare il contenuto probatorio che si sarebbe ottenuto e dimostrare la rilevanza concreta di tale prova ai fini della decisione
  • La genericità dei motivi può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a norma dell'art. 616 c.p.p.; pertanto occorre valutare costi/benefici prima di proporre impugnazioni mal circostanziate
  • In ipotesi simili è opportuno allegare atti, dichiarazioni, memorie o indicazioni formali sul contenuto della deposizione che si vuole acquisire per dimostrare la sua rilevanza, o aver esperito i mezzi di prova nei termini processuali concatenati per evitare la censura di genericità
  • Se la questione centrale è probatoria, considerare rimedi alternativi o complementari (es. istanza motivata al giudice di merito per l'ammissione della prova, o ricorso per omissione di istruttoria con puntuale illustrazione degli elementi mancanti) prima di ricorrere in cassazione

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