Cassazione Penale, Sentenza n. 32910/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale per il riesame che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva sostituito il divieto di dimora disposto dal G.I.P. con la custodia in carcere per il reato previsto dall'art. 74 comma 6 del d.P.R. n. 309/1990, come partecipante di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 73 comma 5). Nella censura il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando il nesso tra il rinvenimento di cocaina addosso al ricorrente e l'appartenenza all'associazione); 2) violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura; 3) contestazione della possibilità per il Tribunale per il riesame di esaminare la questione alla luce dell'art. 275 comma 3 c.p.p. non accolta in sede di appello del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: i profili sulla gravità degli indizi fossero estranei al giudizio di impugnazione (dato che l'appello era stato proposto solo dal PM e verteva sulla scelta della misura), pertanto i primi due motivi sono inammissibili; la decisione del Tribunale per il riesame, che ha valutato la necessità della custodia cautelare sulla base di elementi indiziari e prognosi di pericolosità (frequenza e durata dell'attività, profitti, fornitori stabili, recidiva e persistente partecipazione del ricorrente), non è manifestamente illogica o contraddittoria; inoltre il Tribunale poteva valutare le esigenze cautelari anche se non aveva accolto la deduzione specifica relativa all'art. 275 comma 3 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 comma 6
Articolo richiamato come norma del reato contestato: uso per inquadrare la responsabilità del ricorrente nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5
Richiamato per definire la fattispecie associativa e l'elenco dei delitti cui l'associazione era finalizzata; utile a valutare la gravità dell'illecito e l'organizzazione stabile del sodalizio.
codice di procedura penale, art. 274 (lett. c))
Norma che consente l'applicazione di misure cautelari per il pericolo di reiterazione; la Corte sottolinea che l'attualità del pericolo è una valutazione prognostica e non richiesta di imminenza di specifici eventi.
codice di procedura penale, art. 275 comma 3
Previene, in alcuni casi, una presunzione di pericolosità sociale e l'adeguatezza esclusiva della custodia cautelare; la Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui tale presunzione non opera automaticamente per associazioni finalizzate a fatti di lieve entità.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per imporre l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Quando l'appello è stato proposto solo dal pubblico ministero impugnando la misura cautelare, il giudice del gravame può sindacare l'idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura ma non è luogo per rimettere in discussione compiutamente la gravità degli indizi già apprezzata dal primo giudice; le questioni indiziaria sono in genere estranee al ricorso incidentale del difensore e possono risultare inammissibili.
- La valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica: non è necessario dimostrare l'imminenza di una specifica recidiva, ma occorre una motivazione sul quadro complessivo (durata e continuità dell'attività, profitti, rete di fornitori/clienti, precedenti condanne o arresti) che renda attuale il pericolo.
- La presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. non opera automaticamente in tutti i casi: va verificata alla luce della natura e della gravità dei delitti e della concreta pericolosità sociale degli indagati, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.
- Il riesame operato dal Tribunale può estendere l'analisi sulle esigenze cautelari anche oltre le specifiche argomentazioni svolte dall'appellante, purché la cognizione resti collegata ai punti di gravame e non si trasformi in una nuova e completa riconsiderazione del materiale probatorio.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte di Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e imporre il versamento alla Cassa delle Ammende secondo i criteri dell'art. 616 c.p.p., specie quando non sussistono elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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