Ordinanza n. 1281/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determina n. 68 del 18 marzo 2026 con la quale il Direttore Generale di So.Re.Sa. s.p.a. ha determinato l’esclusione di QURE S.r.l. dal Lotto 56 (CIG B4C9DC2A98) della gara per “l’affidamento della fornitura di Dispositivi per endoscopia digestiva da destinarsi alle AA.SS. della Regione Campania” (di seguito anche solo “Gara”), nonché del Verbale della Commissione n. 13 del 16 ottobre 2025 recante le motivazioni dell’esclusione, entrambi comunicati ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 a mezzo PEC il 19 marzo 2026; - della richiesta di chiarimento di Soresa del 7 ottobre 2025 (di seguito anche solo “Richiesta di chiarimento”); - di ogni atto, verbale, provvedimento ai predetti antecedente, presupposto, connesso o conseguente anche se allo stato non conosciuto; - dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione del Lotto che dovesse essere adottato nelle more; - ove occorrer possa, in parte qua e nei limiti dell’interesse, del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico, segnatamente ma non esclusivamente dei paragrafi 16 del Disciplinare di gara e 4.1 del Capitolato tecnico, nella misura in cui fossero interpretati in maniera escludente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto 56 di una gara per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva, unitamente al verbale della Commissione e alla richiesta di chiarimento
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la determina di esclusione, il verbale della Commissione, la richiesta di chiarimento e gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’esclusione è stata disposta per la mancata produzione, ai sensi del paragrafo 4.1 del capitolato tecnico, della dichiarazione di conformità CE del fabbricante relativa ai dispositivi medici offerti. In sede di soccorso istruttorio l’impresa aveva prodotto la diversa dichiarazione prevista dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2017/745 per sistemi e kit procedurali. La ricorrente ha contestato la legittimità dell’esclusione e, ove occorrente, ha censurato il disciplinare e il capitolato nella parte eventualmente interpretata in senso escludente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, in via prima facie e con riserva degli approfondimenti propri della fase di merito, che le censure non presentassero sufficiente fumus boni iuris. Il giudice ha rilevato che l’esclusione appariva fondata sulla mancata produzione della dichiarazione di conformità CE del fabbricante richiesta dal capitolato e che la dichiarazione prodotta in sede di soccorso istruttorio, prevista dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2017/745 per sistemi e kit procedurali, attestava soltanto la corretta combinazione di prodotti singolarmente muniti di marcatura CE. Tale dichiarazione non sembrava quindi sostituibile o equiparabile alla dichiarazione di conformità relativa ai singoli dispositivi medici contenuti nel kit. La trattazione di merito è stata fissata al 29 luglio 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4.1 del Capitolato tecnico
La disposizione è stata ritenuta, in sede cautelare, idonea a richiedere la produzione della dichiarazione di conformità CE del fabbricante relativa ai dispositivi medici offerti.
art. 22 Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)
La dichiarazione prevista per sistemi e kit procedurali attesta la corretta combinazione di prodotti singolarmente provvisti di marcatura CE, ma non sembra sostituire la dichiarazione di conformità relativa ai singoli dispositivi medici contenuti nel kit.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione ai sensi della quale sono stati comunicati all’impresa la determina di esclusione e il verbale della Commissione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di tutela cautelare, respinta dal TAR per l’insufficiente fondatezza prima facie delle censure.
Massime di principio
- In una procedura di gara per la fornitura di dispositivi medici, la dichiarazione di conformità CE del fabbricante richiesta dalla lex specialis per i singoli dispositivi non è necessariamente sostituibile dalla dichiarazione prevista dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2017/745 per sistemi e kit procedurali.
- La dichiarazione relativa a un sistema o kit procedurale, attestando la corretta combinazione di prodotti già singolarmente muniti di marcatura CE, non equivale, almeno in sede cautelare, alla dichiarazione di conformità del fabbricante riferita ai singoli dispositivi medici inclusi nel kit.
- Il soccorso istruttorio non consente di equiparare documenti aventi oggetto e funzione differenti quando la lex specialis richiede uno specifico documento attestante la conformità dei dispositivi offerti.
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