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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11655/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in punto di responsabilità: ha sostenuto che mancasse la prova della riconducibilità/proprietà della sostanza stupefacente sequestrata in capo a lui. Con un secondo motivo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in conseguenza, la determinazione della pena. Prima della decisione, tuttavia, ha fatto pervenire rinuncia personale al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia personale al ricorso pervenuta dall'imputato detenuto in data 4/2/2025 e, conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Poiché la rinuncia non conteneva indicazioni sui motivi e non risultava quindi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591, lett. d), c.p.p.

    la formale rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    in mancanza di specificazione dei motivi della rinuncia non è ravvisabile automaticamente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia personale e formalmente pervenuta al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità derivante da rinuncia, se l'atto di rinuncia non esplicita i motivi non può presumersi l'assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia, il ricorrente sopporta le spese processuali e, in assenza di specifici elementi esimenti, anche la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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