Cassazione Penale, Sentenza n. 50107/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di PALAZZOLO per furto in abitazione aggravato (violenza sulle cose e danno di rilevante gravità) per la sottrazione di monili e pietre preziose per circa 300.000 euro. La difesa contestava la valutazione del compendio indiziario (fra cui tabulati telefonici, il passaggio dell'auto riconducibile all'imputato, i collegamenti con un cugino che aveva avuto accesso all'abitazione, il rinvenimento di denaro e di braccialetti riconosciuti dalle parti offese) e la mancata concessione delle attenuanti generiche, sostenendo vizi di motivazione e violazioni processuali (richiamando anche l'art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano la valutazione degli elementi indiziari e la decisione di non riconoscere le generiche, rilevando che la valutazione probatoria appartiene al giudice del merito e che la motivazione della Corte d'appello è congrua, logica e non contraddittoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidate in complessivi euro 3.510 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti dell'impugnazione per cassazione: le censure sulla motivazione sono ammissibili nei termini indicati e non possono essere trasformate in deduzioni di violazioni di altre norme processuali quando mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 192 cod. proc. pen.
La violazione della disposizione non può essere dedotta in via autonoma in cassazione se non nei limiti della lett. e) dell'art. 606 (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e non come motivo di diritto a pena di nullità.
art. 125 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sulla formazione della prova e alla disciplina dell'acquisizione degli elementi probatori, il cui apprezzamento resta rimesso al giudice del merito.
art. 546 cod. proc. pen.
Norme richiamate in relazione ai limiti di censura, usate per sottolineare che lamentare l'omessa o erronea valutazione della prova deve rispettare i vincoli dell'art. 606.
art. 62-bis cod. pen.
Disposizione richiamata in relazione alla concessione delle attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il giudice di merito deve indicare gli elementi ostativi alla concessione e che non è richiesto un esame di ogni singola deduzione difensiva.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che non è necessario che il giudice di merito esamini tutti i parametri se indica quelli rilevanti ai fini della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla facoltà di non concedere esoneri nelle ipotesi di inammissibilità del ricorso; giustifica la condanna alle spese e all'ammenda.
Massime di principio
- La valutazione della prova, e in particolare della prova indiziaria, è prerogativa del giudice del merito: la Cassazione non riesamina i fatti salvo motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o mancante.
- Le censure in Cassazione devono rispettare i limiti formali dell'art. 606 cod. proc. pen.; non è ammessa la mera riproposizione della tesi difensiva per ottenere una rivalutazione del merito.
- La presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. può essere rilevata in Cassazione solo nei termini della lett. e) dell'art. 606 (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e non come vizio autonomo di diritto processuale.
- Per escludere le attenuanti generiche il giudice di merito deve indicare gli elementi di rilievo che lo inducono a negarle; non è necessario rispondere a ogni singola argomentazione difensiva.
- Un compendio di elementi indiziari convergenti (tabulati telefonici, presenza del veicolo riconducibile all'imputato, ritrovamento di denaro e beni riconosciuti dalle vittime, rapporti personali che spiegano conoscenze utili al crimine) può essere ritenuto sufficiente per sostenere la responsabilità penale, purché la valutazione sia motivata.
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