Ordinanza n. 63/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - della determina dirigenziale n. 1895 del 21/10/2025, notificata in data 24/10/2025, con cui il Dirigente del Dipartimento 2 Area Tecnica del Comune di Licata ha ordinato la demolizione di tutte le opere asseritamente abusive realizzate sull'area sita in Licata, foglio 119, particella D500; - della diffida allo sgombero prot. n. 59631 del 23/10/2025, con cui il medesimo Dipartimento ha intimato lo sgombero dell'area entro 5 giorni e comunicato la "rescissione" del contratto di locazione Rep. 159/1991; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale di demolizione di opere ritenute abusive e diffida allo sgombero dell'area, con comunicazione della rescissione del contratto di locazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale con cui il Comune ha ordinato la demolizione di tutte le opere asseritamente abusive realizzate su un'area sita in Licata, nonché la diffida allo sgombero dell'area entro cinque giorni e la comunicazione della rescissione del contratto di locazione. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione degli atti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma affronta, ai fini cautelari, la questione della legittimità dell'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 380/2001 e, quanto alla diffida allo sgombero, richiama possibili profili di difetto di giurisdizione collegati al contratto di locazione, rilevando comunque l'intervenuto decorso del termine assegnato per adempiere.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto all'ordine di demolizione, ha ritenuto che l'art. 35 d.P.R. n. 380/2001 presupponga la natura pubblica del bene, sia esso demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile o disponibile dell'ente pubblico, e che il destinatario dell'ingiunzione possa essere anche il soggetto che detiene il bene. Quanto alla diffida allo sgombero, il Collegio ha rilevato, senza esaminare definitivamente gli eventuali profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione derivanti dal contratto di locazione, che era già decorso il termine per adempiere. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
si basa sul presupposto della natura pubblica del bene, sia esso demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile o disponibile dell’ente pubblico
L'ordine di demolizione previsto dalla disposizione può riferirsi a opere abusive realizzate su un bene pubblico, anche se appartenente al patrimonio disponibile dell'ente, e può essere rivolto al soggetto che detiene il bene.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, il presupposto della natura pubblica del bene comprende i beni demaniali e quelli appartenenti sia al patrimonio indisponibile sia al patrimonio disponibile dell'ente pubblico.
- L'ingiunzione di demolizione prevista dall'art. 35 d.P.R. 380/2001 può essere rivolta anche al soggetto che detiene il bene pubblico sul quale sono state realizzate le opere abusive.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione della diffida allo sgombero può essere respinta quando il termine assegnato dall'amministrazione per adempiere sia già decorso, anche qualora siano prospettati profili di difetto di giurisdizione connessi al rapporto locatizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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