Cassazione Penale, Sentenza n. 6336/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello del 3/3/2023 perché la Corte di Appello, dopo aver riqualificato il fatto inizialmente contestato in ricettazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. commessa il 30/11/2017, aveva escluso la punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. senza dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Il difensore deduceva violazione di legge in quanto, a seguito della riqualificazione nella fattispecie contravvenzionale, il tempo necessario alla prescrizione (quinquennale, con computo degli effetti interruttivi) era già decorso alla data della pronuncia d'appello, tenuto conto anche dei 64 giorni di sospensione COVID.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando il principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.). Avendo la Corte di Appello riqualificato il fatto come contravvenzione soggetta a prescrizione quinquennale e rilevato il computo comprensivo dei 64 giorni di sospensione COVID, la prescrizione è risultata maturata il 2/2/2023, antecedentemente alla sentenza d'appello del 3/3/2023. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
L'art. 131‑bis esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la Corte ha precisato che tale esclusione non estingue il reato nella sua materialità storica e giuridica; per l'imputato è tuttavia meno favorevole rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 712 cod. pen.
L'art. 712 è la norma nella quale la Corte ha riqualificato la condotta come contravvenzionale; la riqualificazione incide sul termine prescrizionale applicabile (quinquennale nel caso di specie).
art. 157 cod. pen.
L'art. 157 disciplina l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha ritenuto che dovesse essere dichiarata l'estinzione del reato ai sensi di questa norma quando il termine prescrizionale è già decorso.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021 (Rv. 282214‑01)
Principio richiamato secondo cui la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis), essendo la prescrizione un esito più favorevole per l'imputato.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è più favorevole per l'imputato rispetto all'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis: il giudice deve quindi preferire la dichiarazione di prescrizione quando questa è già maturata.
- Se la fattispecie viene riqualificata in un reato meno grave con un termine prescrizionale diverso, occorre ricalcolare il termine di prescrizione sulla nuova qualificazione, tenendo conto di sospensioni (es. misure COVID) ed effetti interruttivi.
- La Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando risulta pacifico e valutabile in sede di legittimità che la prescrizione era già maturata alla data della decisione impugnata.
- L'imputato ha un interesse concreto a proporre ricorso per ottenere una formula più favorevole (es. dichiarazione di prescrizione) anche se in primo grado è stata riconosciuta esclusione di punibilità per particolare tenuità.
- Il giudice d'appello, quando procede a riqualificazione della fattispecie, è tenuto a verificare d'ufficio e correttamente i termini di prescrizione correlati alla nuova qualificazione e a dichiarare l'estinzione del reato se questa risulta intervenuta.
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