Cassazione Penale, Sentenza n. 6764/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati valutati in sei sentenze. Il Tribunale di Lecce aveva escluso la continuazione motivando sulla base della mera tendenza a delinquere e della carenza di elementi specifici che dimostrassero una programmazione anteriore degli episodi. Il ricorrente ha sostenuto che sussistono stretta contiguità temporale e identità strutturale dei fatti, nonché che una parte delle condotte era già stata unificata in sede cognitiva (Tribunale di Bergamo 25/01/2023 e Tribunale di Roma 10/02/2020), argomentando quindi violazione di legge e vizio della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, perché svolga un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spaziale-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione), e ha ricordato che il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta dal giudice della cognizione: se intende divergere deve motivare in relazione al quadro risultante dai provvedimenti dedotti. Poiché il giudice dell'esecuzione aveva omesso tale confrontazione e aveva motivato solo richiamando la tendenza a delinquere, la decisione è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che permette al giudice dell'esecuzione di pronunciare sul riconoscimento della continuazione ai fini esecutivi; va applicata tenendo conto dei medesimi criteri sostanziali utilizzati in sede di cognizione.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede verifica di indicatori concreti quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione; la mera presenza di alcuni indici o la tendenza a delinquere non sono sufficienti se i reati successivi sono il frutto di determinazione estemporanea.
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)
Orientamento che impone al giudice dell'esecuzione, pur nella sua libertà di valutazione, di confrontarsi con le valutazioni già operate dal giudice della cognizione: se intende non seguire tali valutazioni deve motivare specificamente la diversa valutazione alla luce del complesso delle risultanze.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione articolata e motivata degli indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità della condotta, segni di programmazione).
- La mera 'tendenza a delinquere' non è sufficiente a escludere la continuazione: il giudice deve valutare i fattori tipici indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con le valutazioni già svolte dal giudice della cognizione; in caso di disaccordo deve fornire una motivazione specifica che spieghi le ragioni per non condividere l'unificazione operata in sede cognitiva.
- Se il provvedimento impugnato omette il necessario confronto con le risultanze dei giudizi di cognizione o si limita a argomentazioni generiche, la decisione è annullabile e la materia torna al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame.
- In situazioni analoghe, è strategico nel ricorso evidenziare le unificazioni già operate in sede cognitiva e i fattori di contiguità/omogeneità tra le condotte, per costringere il giudice dell'esecuzione a motivare dettagliatamente un eventuale rifiuto.
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