Cassazione Civile, Ordinanza n. 01435/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 18 marzo 1997 con cui un soggetto si era obbligato a promettere la vendita delle quote di una società a favore della controparte, ricevendone acconti. Il Tribunale aveva accolto la domanda della controparte, dichiarando la risoluzione per inadempimento del promittente venditore e condannando quest'ultimo alla restituzione degli acconti e al risarcimento dei danni, anche nella qualità di legale rappresentante della società interessata. Dopo il decesso del convenuto, il processo era stato riassunto nei confronti dei suoi eredi. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel testo esaminato la Corte si sofferma esclusivamente sulla preliminare eccezione di tardività/inammissibilità della notificazione del ricorso: la notifica al difensore domiciliatario della controparte sarebbe stata eseguita oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; la precedente notifica tentata presso un indirizzo non aggiornato dello studio del difensore non avrebbe avuto effetto conservativo perché l'errore era imputabile ai ricorrenti, potendo l'indirizzo essere agevolmente verificato sull'albo. Inoltre, la notifica verso la società sarebbe rimasta senza esito e, comunque, sarebbe stata rivolta a una società già cancellata dal registro delle imprese, dunque estinta e priva di capacità processuale. La Corte respinge anche l'argomento secondo cui, non essendo la sentenza notificata alla società, non opererebbe il termine breve, osservando che per gli eredi il termine breve era stato comunque fatto decorrere dalla notificazione della sentenza; quanto ai soci della società estinta, la sentenza era divenuta definitiva perché non impugnata tempestivamente nei loro confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la notificazione dell'impugnazione nei confronti del controricorrente, perché effettuata oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha inoltre escluso l'effetto conservativo della precedente notifica tentata presso un indirizzo non più attuale del difensore, trattandosi di errore imputabile ai ricorrenti e agevolmente evitabile mediante consultazione dell'albo. Quanto alla società, la notifica è risultata comunque infruttuosa e, in ogni caso, diretta a un soggetto estinto per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente inidoneità dell'impugnazione se non rivolta ai soci successori. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione; se il ricorso per cassazione è notificato oltre tale termine, l'impugnazione è tardiva e quindi inammissibile.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di tempestiva impugnazione nei confronti dei soggetti interessati entro il termine lungo, il giudicato si forma anche nei loro confronti.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera se la notificazione è inesistente e l'errore nella sua esecuzione è imputabile al notificante.
art. 110 c.p.c.
Se una parte si estingue in corso di causa, il processo deve proseguire o essere riassunto nei confronti dei successori, cioè dei soci nel caso di società estinta.
artt. 299 e ss. c.p.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese, se intervenuta in pendenza del giudizio, costituisce evento interruttivo del processo con le conseguenze previste dalla disciplina sull'interruzione e riassunzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione dell'impugnazione oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza determina l'inammissibilità del ricorso, anche se la parte deduce precedenti tentativi di notifica non andati a buon fine.
- Quando la prima notificazione sia stata tentata presso un indirizzo errato del difensore, l'effetto conservativo della richiesta originaria spetta solo se l'errore non è imputabile al notificante; se l'indirizzo corretto era agevolmente verificabile, la notificazione non produce effetti utili.
- La notificazione diretta a una società cancellata dal registro delle imprese è giuridicamente inesistente o comunque inidonea, perché l'ente estinto non ha più capacità di stare in giudizio; l'impugnazione deve allora essere rivolta ai soci successori.
- La notificazione della sentenza a una parte determina per essa la decorrenza del termine breve di impugnazione, indipendentemente dal fatto che la sentenza non sia stata notificata ad altri soggetti del medesimo rapporto processuale.
- L'estinzione della società in corso di causa impone, ai fini della corretta instaurazione dell'impugnazione, di indirizzare l'atto ai soci quali successori della società estinta, non al soggetto ormai privo di esistenza processuale.
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