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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23154/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato la decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che, nel giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una precedente sentenza tributaria, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulle spese e violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio della soccombenza virtuale a carico della controparte. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la compensazione delle spese fosse stata disposta senza una motivazione idonea a indicare gravi ed eccezionali ragioni. La vicenda concreta, come emerge dal testo, riguarda il pagamento nelle more del giudizio da parte della società intimata di una somma richiesta a seguito di diffida del difensore della ricorrente, pagamento valorizzato dal giudice di merito per dichiarare cessata la materia del contendere e compensare le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere non impedisce di valutare la regolazione delle spese, ma la compensazione richiede comunque una motivazione specifica sulle gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono; nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata si era limitata a richiamare il pagamento intervenuto nelle more, senza spiegare perché ciò giustificasse la deroga al principio della soccombenza virtuale. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato come parametro del primo motivo per denunciare un vizio processuale di omessa pronuncia e violazione di legge processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato richiamato come parametro del secondo motivo per denunciare violazione di norme sostanziali/processuali in tema di spese.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    la cessazione della materia del contendere determina l’estinzione del giudizio, ma non esclude automaticamente la regolazione delle spese secondo i criteri applicabili.

  • art. 112 c.p.c.

    è stato invocato per censurare l’omessa pronuncia sulla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non preclude, di per sé, la statuizione sulle spese di lite, che deve essere adottata sulla base di una valutazione complessiva della controversia.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario è consentita solo nei casi previsti dalla legge e richiede una motivazione espressa, specifica e non illogica sulle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
  • Il mero pagamento della pretesa nelle more del giudizio, o comunque il sopravvenuto venir meno della lite, non legittima automaticamente la compensazione delle spese né esclude la possibile applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
  • Quando il giudice deroghi al criterio della soccombenza virtuale in presenza di cessazione della materia del contendere, deve indicare gli elementi concreti della vicenda processuale che rendono giustificata la deroga.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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