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Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della nota sottoscritta il 4.7.2025 con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Melendugno, per presunta mancanza del titolo edilizio, ha vietato al ricorrente l’attività stagionale di parcheggio di uso pubblico su area privata intrapresa con SCIA del 17.5.2025; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 17.3.2026, per l’annullamento - della nota sottoscritta il 9.3.2026 con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Melendugno, per presunta mancanza del titolo edilizio, ha vietato al ricorrente l’attività stagionale di parcheggio di uso pubblico su area privata, di cui alla SCIA del 8.1.2026, nonché di ogni altro atto connesso, conseguenziale e presupposto, anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali che hanno vietato la prosecuzione dell'attività stagionale di parcheggio ad uso pubblico su area privata, ritenendo necessario un titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore parcheggio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del 4 luglio 2025 e, con motivi aggiunti, la successiva nota del 9 marzo 2026, entrambe adottate dal Responsabile del SUAP del Comune di Melendugno in relazione ad attività segnalate mediante SCIA, rispettivamente del 17 maggio 2025 e dell'8 gennaio 2026. Il divieto comunale era motivato dalla presunta assenza di un valido titolo edilizio, ritenuto necessario perché l'intervento interessava un'area tipizzata come Zona E2 agricola di interesse paesaggistico. In sede cautelare il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti, ove destinate a essere rimosse entro il termine previsto dalla legge e previa comunicazione dell'avvio dei lavori, sono qualificate dalla disciplina speciale come attività di edilizia libera e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre contestato che la mera destinazione agricola dell'area potesse di per sé integrare un ulteriore vincolo impeditivo, in assenza di specifiche prescrizioni urbanistiche o dell'indicazione di altri vincoli rilevanti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, ravvisando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la disciplina speciale dell'art. 32, comma 2-bis, d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95/2024, fino al 31 dicembre 2026 qualifica come edilizia libera le opere necessarie per parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti, purché siano immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro 180 giorni, comprensivi di allestimento, smontaggio e ripristino, previa comunicazione dell'avvio dei lavori. La stessa disposizione esclude tali opere dalle procedure di valutazione ambientale e dall'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Pertanto, il solo vincolo paesaggistico richiamato dal Comune non appariva sufficiente a escludere l'edilizia libera, in ragione della portata speciale e derogatoria della norma. Il TAR ha aggiunto che dalla mera destinazione dell'area a zona agricola non poteva desumersi automaticamente un ulteriore vincolo ostativo, non essendo state indicate specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico comunale incompatibili con l'intervento; inoltre, il provvedimento non dava conto di altri vincoli contemplati dall'art. 6, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 380/2001. Il periculum è stato ravvisato nella preclusione, nelle more del giudizio di merito, alla realizzazione di un intervento temporaneo. In conseguenza dell'accoglimento cautelare, il Comune è stato onerato di riesaminare il provvedimento entro 15 giorni dalla notificazione dell'ordinanza da parte del ricorrente oppure dalla comunicazione della Segreteria, restando salva la facoltà dell'Amministrazione di indicare in sede di riesame nuovi elementi idonei a dimostrare l'impossibilità di ricondurre l'intervento all'edilizia libera. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Il merito è stato rinviato alla prima udienza pubblica del gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 32, comma 2-bis, d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95/2024

    fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera [...] purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni [...] e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale

    La disposizione speciale qualifica come edilizia libera le opere per parcheggi temporanei ad uso pubblico entro i limiti e alle condizioni previste, escludendole anche dalle procedure di valutazione ambientale e dall'autorizzazione paesaggistica; essa prevale, in quanto speciale e derogatoria, sulla disciplina generale richiamata dal Comune.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    La riconducibilità dell'intervento all'edilizia libera non può essere esclusa dal solo vincolo paesaggistico evocato dal Comune, alla luce della disciplina speciale, né dalla mera destinazione agricola dell'area in assenza di specifiche prescrizioni incompatibili; il provvedimento non indicava altri vincoli rilevanti ai sensi della disposizione.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per le opere rientranti nella fattispecie speciale dei parcheggi temporanei ad uso pubblico disciplinata dall'art. 32, comma 2-bis, d.l. n. 60/2024.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che qualifica come edilizia libera, entro il 31 dicembre 2026, le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti si applica quando l'intervento è destinato alla rimozione al cessare della necessità e comunque entro 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento, smontaggio e ripristino, e sia stata previamente comunicata l'avvio dei lavori.
  • Per le opere di parcheggio temporaneo ad uso pubblico rientranti nella fattispecie speciale, il solo vincolo paesaggistico non è sufficiente a imporre il titolo edilizio o l'autorizzazione paesaggistica, poiché la disciplina speciale ne esclude l'applicazione.
  • La mera destinazione urbanistica dell'area a zona agricola non costituisce, di per sé, un vincolo idoneo a escludere l'edilizia libera: l'amministrazione deve indicare le specifiche prescrizioni urbanistiche incompatibili con l'intervento o altri vincoli concretamente rilevanti.
  • In sede cautelare, quando il divieto amministrativo impedisce la realizzazione di un intervento temporaneo e il provvedimento appare fondato su una lettura non coerente della disciplina speciale applicabile, sussistono fumus boni iuris e periculum in mora; il giudice può ordinare all'amministrazione il riesame entro un termine assegnato, lasciandole la possibilità di acquisire e valutare nuovi elementi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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