Cassazione Penale, Sentenza n. 222/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Coral Nevio ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino che aveva rigettato la sua istanza di liberazione condizionale. Il ricorrente, sottoposto a detenzione domiciliare per ragioni di salute ex art. 47-ter ord.pen., sconta una pena di 8 anni per i reati di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. Contestava il vizio di motivazione dell'ordinanza (richiamando l'art. 176 c.p.) sostenendo che la relazione UEPE e altri documenti (incluso un atto di dissociazione del 27/09/2017 e l'assenza di precedenti significativi per persone trovate in sua compagnia l'08/08/2019) dimostravano un sicuro ravvedimento e la volontà di condurre una vita rispettosa delle regole, non adeguatamente valutati dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Sorveglianza che aveva valutato insufficienti gli elementi prodotti per provare il 'sicuro ravvedimento' richiesto dall'art. 179 c.p.: la relazione UEPE non documentava una approfondita revisione critica del passato criminale e l'atto di dissociazione costituiva mera dichiarazione unilaterale. Inoltre è stato valorizzato negativamente il mancato pagamento delle spese processuali, nonché l'assenza di iniziative concrete del ricorrente per attenuare le conseguenze del reato. Per tali ragioni la concessione della liberazione condizionale è stata ritenuta non giustificata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Indicato come la normativa che consente il differimento dell'esecuzione della pena mediante detenzione domiciliare per ragioni di salute; status del ricorrente rilevato ma non determinante per la liberazione condizionale.
art. 110 c.p.
Delitto in concorso: norma che qualifica la partecipazione a reato in concorso, integrativa del capo d'imputazione per cui è stata inflitta la pena.
art. 416-bis c.p.
Delitto di associazione di tipo mafioso: reato per il quale il ricorrente è stato condannato, rilevante ai fini della valutazione del ravvedimento e del pericolo di recidiva.
art. 176 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che non sussistessero vizi di motivazione rispetto a tale art.
art. 179 c.p.
Norma richiamata dalla Corte quale criterio per la concessione della liberazione condizionale: richiede il 'sicuro ravvedimento', inteso non come mera buona condotta ma come effettivo abbandono delle scelte criminali e atti concreti finalizzati ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 486 del 25/09/2015 e Sez. 1 n. 52627 del 14/11/2017)
Richiamata per chiarire che il sicuro ravvedimento richiede comportamenti positivi e che il mancato pagamento delle spese processuali può essere valutato negativamente se il condannato non si è attivato per ottenerne la liquidazione o il pagamento.
Massime di principio
- La liberazione condizionale richiede il 'sicuro ravvedimento', che non si sostituisce con la semplice buona condotta carceraria ma implica un'abbandono convincente delle scelte criminali e atti concreti volti a eliminare o attenuare le conseguenze del reato.
- Relazioni UEPE carenti su una revisione critica del passato o su cambiamenti di personalità pesano negativamente: assenza di osservazioni specifiche può rendere insufficiente la prova del ravvedimento.
- Dichiarazioni unilaterali (es. atti formali di dissociazione) sono utili ma da sole non bastano; devono essere corroborate da elementi oggettivi e comportamenti concreti.
- Il mancato pagamento delle spese processuali può giustificare una valutazione negativa del ravvedimento se il condannato non ha compiuto iniziative per regolarizzare la posizione (richiesta di liquidazione, pagamenti, ecc.).
- La valutazione è ampiamente discrezionale: il richiedente non può limitarsi a chiedere una 'lettura più benevola' degli elementi già prodotti; è necessario fornire prove oggettive e costanti del cambiamento.
- In sede di impugnazione, il vizio di motivazione è provabile solo se emerge una manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione di elementi decisivi; la mera diversa valutazione degli stessi elementi non è sufficiente a ottenere accoglimento.
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