Ordinanza n. 700/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’atto/provvedimento prot. n. 35512 del 28/11/2025 notificato alla Domus srl in pari data con cui il Comune di Melito – Settore I – Urbanistica, in persona del responsabile p.t. dichiara archiviata/inefficace la CILAS n. 229/2022 prot. n. 19218 presentata in data 25/11/2022 dal sig. Dario De Biase n.q. di amministratore del Condominio sito in Melito alla via Roma 49; b) di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale comunque lesivo; c) nonché per il risarcimento dei danni conseguente in ragione dei danni conseguenti, con ogni conseguenza di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo che allo stato degli atti risulti sussistente una variazione del prospetto non autorizzata rispetto ai titoli edilizi esibiti. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce nel merito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento comunale di archiviazione e dichiarazione di inefficacia della CILAS relativa a interventi edilizi su un edificio condominiale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Melito di Napoli ha dichiarato archiviata o inefficace la CILAS presentata per interventi edilizi presso un condominio, chiedendone l'annullamento, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché il risarcimento dei danni. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto. Nell'esame sommario proprio della fase cautelare, il TAR ha rilevato che, sulla base dei titoli esibiti, risulta effettivamente una variazione non autorizzata del prospetto, riferita in particolare all'unificazione dei balconi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris; il TAR ha ritenuto insussistente tale requisito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento edilizio può essere negata quando, sulla base di una cognizione sommaria, emerga una difformità non autorizzata rispetto ai titoli edilizi esibiti, tale da escludere il necessario fumus boni iuris.
- La modifica del prospetto di un edificio, quale l'unificazione di balconi, deve risultare assistita da uno specifico titolo edilizio quando non sia ricompresa nei titoli già rilasciati o presentati; in mancanza, l'amministrazione può contestarne l'efficacia nell'ambito dei propri poteri di vigilanza edilizia.
Come è indicizzato
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