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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02590/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria le aveva contestato, per l'anno 2008, maggiori IRES, IVA e IRAP sulla base di una determinazione presuntiva del reddito ex artt. 39, comma 1, lett. d), e 40 del d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio assumeva che l'attività fosse stata esercitata in modo antieconomico, poiché l'unico cespite della società, un'imbarcazione a vela/catamarano, nel periodo 2006-2010 era stato noleggiato soltanto ai soci o a società a questi riferibili; perciò la contribuente era stata qualificata come società di comodo ai sensi dell'art. 30 l. n. 724/1994. Dopo il rigetto in CTP e CTR, la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per carenza degli elementi essenziali e motivazione apparente, per non avere la CTR descritto i fatti, esaminato i motivi d'appello e indicato le ragioni della decisione; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la società controparte nelle operazioni di noleggio avesse comunque un oggetto sociale coerente con il noleggio di unità da diporto, quindi il rapporto non poteva ritenersi fittizio o non effettivo; (3) violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 2729 c.c., perché la CTR avrebbe esaminato solo l'annualità 2008, senza considerare che il test di operatività richiede la media delle risultanze dell'esercizio e dei due precedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur nella sinteticità della motivazione della sentenza tributaria, era comunque possibile individuare il thema decidendum e il ragionamento decisorio, integrando la motivazione il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la presenza di una doppia conforme, non essendo stato assolto l'onere di indicare e dimostrare la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la CTR non aveva usato le fatture del 2008 per applicare il test di operatività dell'art. 30 l. n. 724/1994, ma per corroborare la ricostruzione presuntiva dell'Agenzia circa l'uso del bene da parte dei soci e non verso il mercato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base della determinazione presuntiva del reddito

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato insieme all'art. 39 quale fondamento dell'accertamento presuntivo

  • art. 30 l. n. 724/1994

    richiamato quale disciplina delle società di comodo e del test di operatività

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva e per leggere l'uso non imprenditoriale del bene sociale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per la nullità della sentenza per carenza di motivazione e dei requisiti essenziali

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per contestare la forma della sentenza tributaria

  • art. 61, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    non citato testualmente nel brano; ignorato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità da motivazione apparente o mancante

  • Cass. sez. un. n. 8053/2014

    richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    richiamato per l'applicabilità del regime processuale della doppia conforme

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012

    richiamato per il testo riformulato dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • l. n. 134/2012

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente soccombente

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il rinvio alle norme del codice di rito compatibili nel processo tributario

  • art. 612 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte nel merito della censura

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancanza di una motivazione ampia non determina nullità della sentenza se, dal testo complessivo, sono comunque individuabili il thema decidendum e le ragioni essenziali della decisione, cioè se la motivazione supera il minimo costituzionale.
  • Il sindacato di cassazione sulla motivazione è oggi limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non essendo più deducibili mere insufficienze o contraddittorietà logiche della motivazione di merito.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia quando critica una questione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • La valutazione dell'antieconomicità dell'attività e l'uso del bene sociale solo da parte dei soci possono costituire elementi presuntivi idonei a sorreggere l'accertamento fiscale e la ricostruzione del reddito.
  • art. 30 l. n. 724/1994 va letto nel quadro della concreta funzione probatoria degli elementi acquisiti: le risultanze annuali possono essere utilizzate, nel giudizio presuntivo, come indici dell'effettivo utilizzo del bene e non necessariamente solo come applicazione meccanica del test di operatività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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