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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4679/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 25742/2021 della Corte Suprema di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Incofinsco S.a.r.l. (poi ceditore del credito). La ricorrente contestava che la S.C. non avesse considerato compiutamente i 36 documenti depositati e la corretta qualificazione dell'"Accordo Quadro" come contratto preliminare o contratto a formazione graduale, sostenendo che la Corte aveva errato nel ritenere il rapporto come mera trattativa/puntazione e nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza e per mancata riproduzione/documentazione secondo l'art. 366 n.6 c.p.c.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto provata la qualità di cessionaria della ricorrente (contratto di cessione allegato) ma ha confermato che le contestazioni mosse attengono a valutazioni di merito e di interpretazione negoziale riservate alla Corte territoriale, cioè non rilevabili con il rimedio della revocazione. Inoltre la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di riprodurre e localizzare compiutamente i documenti richiamati nel ricorso, ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c., e che non si configuri errore revocatorio nell'ambito della disamina sull'autosufficienza del motivo di cassazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (Euro 50.000 per ciascuna controricorrente più oneri) e riconoscimento della sussistenza del presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Autorizza la Corte a decidere in camera di consiglio senza trattazione orale se nessuna parte o il P.G. richiede l'udienza; la Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi di questa disposizione

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Ha prorogato l'applicazione delle norme che consentono la decisione in camera di consiglio alla data indicata; richiamato per legittimare la procedura adottata

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disposizione sul ricorso per revocazione: implica il richiamo agli articoli 365 e seguenti e ai limiti e requisiti specifici del rimedio straordinario; la Corte ha applicato i requisiti di ammissibilità del rimedio

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Collegato all'art. 391-bis per individuare le ipotesi di revocazione; utilizzato nella valutazione dei presupposti del rimedio

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Principio di autosufficienza e obbligo di riprodurre nel ricorso gli atti e documenti cui si fa riferimento o di indicarne puntuale collocazione nel fascicolo; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia adempiuto adeguatamente a questo onere, giustificando l'inammissibilità

  • art. 365 e seguenti c.p.c.

    Norme processuali sul ricorso per cassazione e i suoi requisiti; l'art. 391-bis rimanda a tali disposizioni e la Corte ha verificato il rispetto di tali oneri procedurali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico della ricorrente

  • art. 1346 cod. civ., artt. 1362 e 1363 cod. civ., art. 1337 cod. civ., artt. 112 e 116 c.p.c.

    Norme richiamate dalla parte originaria per contestare la qualificazione dell'Accordo Quadro come contratto preliminare o contratto a formazione graduale; la Corte ha ritenuto che le questioni sollevate costituiscano valutazioni interpretative e fattuali riservate al giudice di merito, non sindacabili in revocazione

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o alternative interpretative plausibili operate dalla Corte territoriale: serve provare un errore di fatto decisivo e specifico
  • Chi impugna con motivo fondato su documenti processuali deve riprodurre nel ricorso o indicare puntualmente la collocazione e il contenuto degli atti richiamati (art. 366, n.6 c.p.c.); il mancato rispetto di tale onere può determinare l'inammissibilità
  • Non costituisce errore revocatorio l'accertamento di autosufficienza (o non autosufficienza) del motivo di cassazione operato dalla Corte di legittimità: non si può usare la revocazione per correggere omissioni o lacune nella costruzione del motivo di cassazione
  • La prova della qualità di cessionario del credito può essere apprezzata in sede di revocazione in termini preliminari (legittimazione a stare in giudizio), purché sia documentata in modo idoneo; comunque questioni sulla sussistenza del credito restano di merito
  • La parte soccombente in revocazione è esposta a grave condanna alle spese e ad oneri aggiuntivi (contributo unificato) se la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso

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