Sentenza n. 8158/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS-del 10 settembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 6 ottobre 2022, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni connesse alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 10 settembre 2024, con cui era stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, anzitutto, il difetto di motivazione, sostenendo che il diniego fosse meramente apparente e non fondato su concreti elementi fattuali idonei a dimostrare la sua inaffidabilità rispetto all'ordine pubblico, alla convivenza civile e alla sicurezza della Repubblica. Ha inoltre censurato l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990, assumendo che tale omissione gli avesse impedito di conoscere gli elementi posti a fondamento del futuro diniego e di predisporre le proprie difese. Nel corso del giudizio, a seguito di ordinanza interlocutoria, il Ministero ha depositato l'informativa degli organi di sicurezza sulla quale si fondava il provvedimento. Da tale informativa risultava che il ricorrente era emerso nell'ambito di un'indagine sul radicalismo islamico, quale persona molto religiosa e con tendenze radicali, in contatto con soggetti ritenuti prossimi a una cellula confessionale. Il ricorrente ha contestato l'attendibilità di tali elementi, richiamando la propria vita normale e integrata e negando il coinvolgimento nelle attività indicate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata sull'informativa degli organi di sicurezza e sulla contiguità del richiedente a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica. Il diniego è stato considerato adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell'informativa, senza necessità di riprodurre analiticamente nell'atto tutte le notizie, le fonti, le valutazioni interne e gli strumenti investigativi, la cui divulgazione avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza nazionale. Il giudice ha ritenuto legittimo un obbligo motivazionale attenuato, calibrato sulla natura riservata delle informazioni e sulla prevalenza dell'interesse alla sicurezza della Repubblica rispetto all'interesse del richiedente all'acquisto della cittadinanza. È stata respinta anche la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto: le informazioni secretate non erano ostensibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 415/1998 e, comunque, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Il TAR ha inoltre affermato che, nel giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente, l'Amministrazione può considerare non soltanto fatti penalmente rilevanti, ma anche elementi di prevenzione e situazioni di astratta pericolosità sociale, valutando la personalità e la condotta di vita in relazione al possibile pregiudizio futuro per la comunità nazionale e la sicurezza dello Stato. Le informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza sono state ritenute attendibili in quanto ufficiali e raccolte nell'esercizio delle loro funzioni; la mera negazione del ricorrente non è stata reputata sufficiente a sovvertirle. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione dell'interesse pubblico e dell'affidabilità del richiedente anche rispetto alla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante una motivazione per relationem e in forma attenuata, purché sia comprensibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omesso preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del diniego quando gli elementi posti a fondamento dell'atto sono secretati e non ostensibili, e la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
art. 2, comma 1, lettera d), d.m. 415/1998
Le informazioni secretate relative alla sicurezza e all'ordine pubblico sono sottratte all'ostensione; tale regime giustifica sia la motivazione attenuata sia l'esclusione del preavviso fondato sulla conoscibilità dettagliata degli elementi ostativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l'interesse del richiedente è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza della Repubblica; l'Amministrazione può negare la cittadinanza sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità complessiva del richiedente, anche in assenza di condanne o di fatti penalmente rilevanti.
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informazioni riservate degli organi di sicurezza, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata e per relationem: è sufficiente rendere comprensibile il percorso logico che conduce al giudizio di pericolosità, senza divulgare analiticamente fonti, fatti e modalità investigative la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza nazionale.
- Le informazioni ufficiali raccolte e valutate dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato possono fondare il diniego di cittadinanza; la mera negazione dell'interessato o il richiamo alla propria integrazione sociale non sono sufficienti, di per sé, a escluderne l'attendibilità.
- La valutazione dell'affidabilità del richiedente la cittadinanza può estendersi all'area della prevenzione, comprendendo contiguità, frequentazioni, orientamenti e situazioni di astratta pericolosità sociale idonei a evidenziare un possibile pregiudizio futuro per la sicurezza nazionale.
- L'omissione del preavviso di rigetto non rende illegittimo il diniego di cittadinanza quando gli elementi ostativi sono secretati e sottratti all'accesso, poiché il contraddittorio procedimentale non potrebbe consentire all'interessato di conoscere quei dati né condurre a un esito diverso.
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