Sentenza n. 1123/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 763/2025, depositata e resa pubblica il 30.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 13043/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500 mediante la carta elettronica del docente per tre annualità, con conseguente attribuzione di un buono elettronico complessivo di euro 1.500, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 giugno 2025 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza documentare l'adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, verificando la sussistenza del giudicato, il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Al commissario è stato attribuito il potere di porre in essere tutte le attività contabili e amministrative necessarie, comprese l'allocazione in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La relativa quantificazione sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda la giurisdizione di ottemperanza del giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e disporre, su domanda di parte, una penalità di mora, purché la misura sia non manifestamente iniqua.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora ha funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela; deve essere determinata in modo proporzionato, prevedibile e non manifestamente iniquo.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Disciplina il rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza e i relativi termini processuali, ritenuti rispettati dal Collegio.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'adozione di una penalità di mora idonea a stimolare l'adempimento dell'amministrazione.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esatta e integrale esecuzione entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: l'amministrazione e, in sua vece, il commissario devono adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento dovuto.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e operare fino all'adempimento spontaneo, anche quando il commissario ad acta sia già stato insediato, poiché l'amministrazione conserva il potere concorrente di provvedere.
- Per rispettare il requisito della non manifesta iniquità, l'astreinte deve avere un limite massimo predeterminato e proporzionato; nel caso esaminato tale limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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