Cassazione Penale, Sentenza n. 15609/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che, pur avendo ritenuto negativi elementi della personalità e della condotta del condannato (definito di "discutibile condotta morale e civile" e non disponibile ad attività risarcitorie), lo ha comunque ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso censura l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354) perché la concessione del beneficio richiede una prognosi favorevole di rieducabilità fondata su elementi positivi ricavati dall'osservazione della personalità; denuncia inoltre la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che appare costruita "in negativo" e poggia sulla generica assenza di "ulteriori criticità" senza spiegare come tali elementi compensino i fattori negativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha applicato correttamente i criteri ermeneutici dell'art. 47 o.p.: la concessione dell'affidamento non è stata motivata su elementi positivi indicativi di un processo di emenda, ma su argomentazioni negative e su una vaga assenza di ulteriori criticità. Per tali ragioni la decisione è stata cassata e rinviata affinché venga riconsiderata con motivazione congrua e conforme ai parametri di legge.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (affidamento in prova al servizio sociale)
deve fondarsi sulla presenza di elementi positivi ricavati dalla osservazione della personalità
La concessione dell'affidamento si basa su una prognosi favorevole di rieducabilità, desumibile dall'osservazione della personalità e dalla condotta successiva al reato; non è sufficiente la sola assenza di ulteriori criticità non specificate.
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (misure alternative, limiti e condizioni)
L'art. 47-ter disciplina limiti e condizioni per le misure alternative (es. durata massima in relazione al tipo di reato); ove l'emenda non sia adeguatamente provata il giudice può valutare ricorso ad altre misure (es. detenzione domiciliare) a condizione che sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (inosservanza o erronea applicazione della legge penale)
Consente la censura in Cassazione per errata applicazione della norma sostanziale o processuale; utilizzato per contestare la disapplicazione dei criteri di ammissibilità dell'affidamento previsti dall'art. 47.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione)
Consente la censura della motivazione di merito quando risulti insufficiente, contraddittoria o illogica; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse costruita "in negativo" e generica, giustificando l'annullamento.
Massime di principio
- Per ammettere all'affidamento in prova il giudice deve individuare elementi positivi, ricavati dall'osservazione della personalità o dalla condotta post-reato, che indichino un processo di emenda avviato; la mera assenza di "ulteriori criticità" non è sufficiente.
- La motivazione del provvedimento che concede (o nega) misure alternative deve essere esplicita e coerente: se si evidenziano fattori negativi rilevanti il Tribunale deve spiegare come essi siano compensati da elementi positivi concreti.
- Se l'emenda non risulta adeguata, il giudice può considerare alternative diverse dall'affidamento (p.es. detenzione domiciliare) solo se ricorrono i presupposti previsti dalla legge e il pericolo di recidiva è escluso.
- In caso di decisione motivata in modo lacunoso, contraddittorio o che utilizza argomentazioni "in negativo" senza spiegazioni, la decisione è esposta a cassazione e possibile annullamento con rinvio.
- Indicatori utili per valutare la rieducabilità: assenza di nuove denunce, ripudio delle condotte pregresse, adesione a valori socialmente condivisi, attaccamento al contesto familiare, disponibilità ad attività risarcitorie/volontariato e concreta prospettiva di reinserimento.
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