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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32524/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di un reato contestato relativo all'anno 2012 e aveva rideterminato la pena per un reato residuo del 30/09/2013. Le censure principali erano: (1) errato calcolo della prescrizione del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (sostenendo un termine complessivo di 8 anni e la sospensione Covid di 14 giorni); (2) assenza di elemento soggettivo/oggettivo del reato in quanto la società aveva aderito all'accertamento finanziario e aveva pagato integralmente il debito, nonché mancata applicazione dell'art. 13, comma 3-ter d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 131-bis cod. pen.; (3) inesistenza del fatto di reato o, in subordine, che le operazioni fossero reali e regolarmente pagate e di entità inferiore alla soglia contestata (sotto i 100.000 euro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulle doglianze: (i) il primo motivo è infondato perché il termine di prescrizione va calcolato aggiungendo i due anni previsti dall'art. 161, comma 2, cod. pen., con conseguente termine di dieci anni; per il fatto del 30/09/2013 la prescrizione, in assenza di sospensioni, sarebbe maturata il 30/09/2023, ma vi sono state sospensioni e rinvii (216 giorni indicati dalla Corte d'appello e ulteriori 182 giorni per rinvio richiesto dalla difesa) che hanno fatto slittare la prescrizione oltre la data della sentenza impugnata; (ii) il secondo motivo è infondato: l'indicazione che il pagamento integrale del debito avrebbe potuto determinare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è corretta sul piano normativo, ma tale circostanza avrebbe dovuto essere dedotta e chiesta in sede di appello; non è ammissibile sollevare per la prima volta in Cassazione una questione che la ricorrente poteva e doveva proporre in appello; (iii) il terzo motivo è generico e infondato: la Corte ha confermato che la sovrafatturazione/antieconomicità costituiva elemento indiziario della inesistenza o della sproporzione dell'operazione e che il pagamento tracciabile non esclude la rilevanza penale della fattura sovrafatturata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che integra il reato contestato (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti); la Corte conferma che il reato comprende inesistenza oggettiva, inesistenza relativa e sovrafatturazione qualitativa

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Rilevante nel computo del termine di prescrizione per reati tributari; congiuntamente ad altri articoli determina la durata base della pena ai fini della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Indica il termine di prescrizione dovuto alla pena edittale, utilizzato nel calcolo della prescrizione del reato

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede l'aggiunta di due anni al termine di prescrizione in relazione a particolari fattispecie; la Corte ritiene necessario sommare questi due anni al termine calcolato

  • art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000

    Introdotto dalla modifica del 14 giugno 2024; individua indici (fra cui l'adempimento integrale del piano di rateizzazione) utili al giudice per valutare la particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis; è applicabile retroattivamente ma i relativi elementi dovevano essere dedotti in appello

  • art. 131-bis cod. pen.

    art. 131-bis, primo comma

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; modifiche successive (d.lgs. n. 150/2022 e successivi) hanno ampliato i poteri valutativi del giudice includendo il comportamento successivo all'illecito (ad es. pagamento del debito)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato e aumentato equitativamente la sanzione a 3.000 euro

  • d.lgs. n. 150 del 10/10/2022

    Novella che ha reso possibile valutare la particolare tenuità anche per reati con massimo edittale superiore a cinque anni; elemento che la Corte ricorda quale previsione che avrebbe potuto essere invocata in appello

  • d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    art. 1, comma 1, lett. f), n. 3

    Ha aggiunto il comma 3-ter all'art. 13 d.lgs. n. 74/2000; norma valutabile retroattivamente ma i relativi indici dovevano essere proposti in sede di appello

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Principio di inerenza dei costi in materia di imposte sui redditi: i costi sono deducibili solo se pertinenti all'attività d'impresa; la Corte richiama questo criterio per sostenere che l'antieconomicità è indizio della non inerenza

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione per reati tributari richiede attenzione a tutte le componenti normative: non basta il termine base previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 74/2000, ma vanno considerate anche le aggiunte previste dal codice penale (art. 161) e le sospensioni dei termini processuali; rinvii richiesti dalle parti possono estendere la prescrizione
  • Il pagamento integrale del debito tributario e l'adesione a piani di rateizzazione sono elementi rilevabili ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) ma devono essere tempestivamente dedotti e richiesti in sede di merito o in appello; non è ammesso cogliere tali argomentazioni per la prima volta in Cassazione
  • La tracciabilità del pagamento (bonifici) non esclude automaticamente la rilevanza penale di una fattura sovrafatturata o inesistente: ciò che rileva è l'inerenza del costo e l'indebito abbattimento dell'imponibile, non la mera effettività del pagamento
  • L'antieconomicità macroscopica di una spesa, soprattutto se ripetuta e in contrasto con i dati contabili dell'impresa e in presenza di altri elementi indiziari, può essere valutata dal giudice come indice della inesistenza o sproporzione della prestazione fatturata
  • In sede di legittimità la Corte sindaca la valutazione di fatto dei giudici di merito entro i limiti dell'art. 606 cod. proc. pen.; questioni nuove di diritto o prove che potevano essere dedotte in appello sono, di regola, inammissibili se sollevate per la prima volta in Cassazione

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