Sentenza n. 1808/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 79 del 7 febbraio 2024, che aveva riconosciuto il beneficio di 500 euro per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 febbraio 2024. La pronuncia aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, e condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentirne il godimento. Dedotti il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o ritardo.
La decisione
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza e ordina al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina un commissario ad acta, da individuare tra i dirigenti del Dipartimento ministeriale competente, che dovrà intervenire su istanza di parte entro i successivi 60 giorni; eventuali compensi e spese commissariali sono a carico dell’Amministrazione e ricompresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Respinge invece la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua perché la Carta elettronica è un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, non un corrispettivo. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e accessori, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Decorso il termine di moratoria senza che l’Amministrazione abbia eseguito la pronuncia passata in giudicato, è accoglibile l’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), c.p.a., di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
La penalità di mora può essere negata quando, considerate la funzione e la natura della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; la Carta elettronica del docente è un contributo formativo e non un corrispettivo.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola che pone a carico dell’Amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell’attività del commissario ad acta, inclusi nella retribuzione dirigenziale onnicomprensiva, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all’Amministrazione, resta ineseguita dopo il decorso del termine di moratoria di 120 giorni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, per la natura e la funzione della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulta manifestamente iniqua; il contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente non costituisce un corrispettivo.
- La disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001 sulle spese dell’attività commissariale può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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