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Sentenza

Sentenza n. 5176/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - dell’«Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 3 I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018» raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018; - ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione Toscana, recante «Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015» e dei relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/3/2023: - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto «Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125», pubblicata sul portale istituzionale della Regione Emilia-Romagna il 13 dicembre 2022; - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, avente ad oggetto «Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 della Regione Liguria, recante «Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Liguria il 19 dicembre 2022, unitamente al relativo allegato 1; - del decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 della Regione Lombardia, recante «Superamento del tetto di spesa dei dispositivi 3 medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter d.l. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal d.m. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Lombardia il 14 dicembre 2022; - del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 della Regione Marche, avente ad oggetto «Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche il 14 dicembre 2022; - della determinazione n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 della Regione Piemonte, recante «Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015» e del relativo allegato, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Piemonte il 14 dicembre 2022; - del decreto n. 24408 del 12 dicembre 2022 della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto «Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022», pubblicato sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano il 12 dicembre 2022, unitamente ai relativi allegati; - della determinazione n. 13812 del 14 dicembre 2022 della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto «Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicata sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento il 14 dicembre 2022, unitamente ai relativi allegati; - del decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, recante «Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sicilia il 13 dicembre 2022, unitamente ai relativi allegati; - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto, recante «Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi» e dei relativi allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/9/2023: - del decreto n. 10686 del 15 giugno 2023 della Provincia Autonoma di Bolzano, che ha sostituito il decreto n. 24408 del 12 dicembre 2022, già impugnato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/10/2023: - del decreto dirigenziale n. 741 del 21 luglio 2023, avente ad oggetto «Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e relativi allegati, i quali hanno integralmente sostituito quelli del decreto n. 1247/2022, già impugnato; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/3/2025: - della determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 della Regione Emilia-Romagna, recante «Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018» e del relativo Allegato 1, nonché, ove occorra, della delibera della Giunta Regionale n. 160 del 3 febbraio 2025, recante «Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125»;

Giustizia amministrativa202301182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti statali, accordo Stato-Regioni, linee guida e provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici e degli importi dovuti a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice ha impugnato gli atti statali presupposti e i successivi provvedimenti regionali e provinciali con cui, in applicazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, sono stati determinati il tetto di spesa per i dispositivi medici, il relativo superamento e le quote di payback dovute per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio sono stati impugnati anche gli atti regionali successivi e sostitutivi. In pendenza del processo è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli obblighi relativi agli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi medesimi. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento nella misura ridotta e ha chiesto la definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito. Il pagamento del 25 per cento degli importi dovuti ha infatti reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, ma non ha determinato una cessazione della materia del contendere in senso tecnico: il bene conseguito dalla ricorrente, consistente nella definizione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto, è diverso dall’eliminazione degli atti dal mondo giuridico, che costituiva l’oggetto dell’azione di annullamento. Il giudice ha quindi distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, qualificazione processuale nonostante il diverso riferimento letterale contenuto nell’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in applicazione della previsione normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa del meccanismo di tetto di spesa e di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il pagamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e rende sostanzialmente inutile la decisione sull’annullamento degli atti di ripiano; la previsione legislativa della cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di qualificare tecnicamente l’esito come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per un atto o fatto sopravvenuto, viene meno l’interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale per la trattazione da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se il ricorrente non ottiene formalmente l’eliminazione dell’atto dal mondo giuridico.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone, invece, l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato mediante l’operato successivo dell’amministrazione o un diverso fattore sopravvenuto; il conseguimento di un’utilità diversa e non coincidente con quella perseguita mediante l’azione di annullamento determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo deve qualificare l’esito processuale secondo la sostanza della situazione sopravvenuta, senza essere vincolato dalla qualificazione utilizzata dal legislatore o dalle parti: una disposizione che preveda la cessazione della materia del contendere può quindi condurre, tecnicamente, a una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorrente, in applicazione di una disciplina sopravvenuta, ottiene la definizione dell’obbligazione amministrativa mediante il pagamento di un importo ridotto, l’eventuale annullamento degli atti presupposti e applicativi può divenire inutile, con conseguente improcedibilità del ricorso e assorbimento dell’esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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